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Consenso Informato in Fisioterapia: Quando Serve [2026]

Ultimo aggiornamento: Gio 08 ott 2026


Il paziente entra con la prescrizione dell'ortopedico piegata in tasca: «dieci sedute di rieducazione e tecar». In sala d'attesa ha già firmato il foglio che la segreteria gli ha dato insieme alla privacy. Alla quinta seduta valuti che una manipolazione lombare potrebbe aiutarlo, una tecnica che nessuno aveva nominato. Quel foglio copre anche questo? E il consenso, a pensarci bene, non doveva raccoglierlo il medico che ha prescritto?

In fisioterapia queste domande tornano ogni settimana, perché il percorso non è una prestazione singola: è fatto di cicli, di tecniche che cambiano strada facendo, di terapie strumentali, di sedute a casa del paziente e di colleghi che si danno il cambio. La risposta breve è che il consenso informato in fisioterapia serve prima di valutare e di trattare, lo raccogli tu anche quando c'è una prescrizione e va aggiornato ogni volta che la proposta cambia in modo rilevante.

Il quadro generale della legge è nella guida alla Legge 219/2017 sul consenso informato; un esempio di documento compilato, costruito proprio su una prima valutazione fisioterapica, è nel modulo di consenso informato commentato. Se stai organizzando lo studio, il gestionale per fisioterapisti di Appuntoo genera i consensi dai tuoi modelli e ti fa ritrovare documenti firmati, sedute del ciclo e cartella nella stessa scheda del paziente.

Qui trovi cosa chiedono legge e Codice deontologico, i momenti del percorso in cui il consenso serve, i trattamenti che richiedono un'informazione più specifica, chi deve raccoglierlo quando c'è un medico prescrittore, come gestirlo nei cicli, a domicilio e nei centri con più colleghi, come documentare rifiuto e revoca. Le fonti, consultate l'8 ottobre 2026, sono elencate in fondo.

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Consenso informato in fisioterapia: la risposta in breve

Il consenso informato in fisioterapia serve prima di ogni valutazione e di ogni trattamento. La Legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, e il Codice deontologico dei fisioterapisti riferisce la stessa regola a ogni atto diagnostico e terapeutico. Lo raccoglie il fisioterapista che propone ed esegue il trattamento, anche quando il paziente arriva con una prescrizione medica.

In sintesi:

  • Quando: alla prima valutazione, all'avvio del programma e ogni volta che la proposta cambia in modo rilevante: una tecnica nuova, un altro distretto, una terapia strumentale mai discussa, un nuovo ciclo dopo la rivalutazione, il passaggio a domicilio o a distanza.
  • Chi: il fisioterapista che informa e tratta. Il medico prescrittore spiega la diagnosi e la sua indicazione, non il tuo programma. La segreteria può preparare i fogli, non dare le spiegazioni cliniche.
  • Come: dopo il colloquio, documentato per iscritto o con videoregistrazione e collegato alla documentazione fisioterapica del paziente.
  • Quanto dura: nessuna scadenza fissa. Vale per il trattamento su cui il paziente è stato informato, finché non lo revoca.
  • Rifiuto e revoca: il paziente può rifiutare anche un solo atto e cambiare idea in qualsiasi momento, anche a metà ciclo. Accettazione, rifiuto e revoca vanno annotati.

Cosa chiedono la legge e il Codice deontologico dei fisioterapisti

Il consenso del fisioterapista poggia su tre livelli: la legge generale sul consenso, il Codice deontologico della professione e il profilo professionale. A questi si aggiunge, come riferimento di categoria, la posizione della federazione mondiale dei fisioterapisti.

Legge 219/2017: le regole che valgono anche per te

La Legge 219/2017 parla spesso del medico, ma non riguarda solo lui. L'articolo 1, comma 2, stabilisce che alla relazione di cura contribuiscono, «in base alle rispettive competenze», i professionisti sanitari dell'équipe. Il fisioterapista informa quindi su ciò che è di sua competenza: valutazione funzionale, programma, tecniche, rischi e alternative del trattamento fisioterapico.

Dall'articolo 1 discendono le regole operative. Il trattamento non può essere iniziato né proseguito senza consenso: per chi lavora a cicli è la parola che conta di più. Le informazioni devono riguardare benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto. Il consenso è documentato in forma scritta, con videoregistrazione o, per la persona con disabilità, con dispositivi che le consentano di comunicare, e va inserito nella cartella clinica.

Il comma 5 riconosce il diritto di rifiutare in tutto o in parte, anche singoli atti del trattamento, e di revocare il consenso in qualsiasi momento. Il comma 9 chiede a ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, di organizzarsi per applicare questi principi: vale anche per i centri di fisioterapia che operano come strutture sanitarie.

Il Codice deontologico in vigore e cosa chiede

Il Codice deontologico oggi applicato ai fisioterapisti è il testo approvato dall'AIFI nel 2011 e rivisto con Cittadinanzattiva, che la FNOFI ha adottato con delibera della Commissione straordinaria centrale del 25 gennaio 2023 in attesa di un codice nuovo. Il testo è disponibile nella pagina normativa della FNOFI. La Federazione ne ha avviato la revisione e nel 2025 ha raccolto il contributo degli iscritti con un questionario.

Per il consenso contano soprattutto questi articoli:

  • Art. 24: informazioni complete su diagnosi, prognosi, prospettive, alternative e conseguenze delle scelte, con uno stile comunicativo adatto alla persona e luoghi, tempi e modi che le permettano di scegliere liberamente.
  • Art. 26: nessun atto diagnostico o terapeutico senza il consenso esplicito e informato della persona o di chi è autorizzato a esprimerlo; il consenso segue l'informazione e può essere ritirato in qualsiasi momento.
  • Art. 23: l'onorario va comunicato prima e accettato dalla persona.
  • Art. 25 e 27: attenzione alle persone fragili o sottoposte a tutela e diritto di non essere informati, delegando altri.

C'è un dettaglio storico da conoscere. L'articolo 26, scritto nel 2011, prevede la forma scritta nei casi previsti dalla legge o quando serve una manifestazione inequivoca della volontà. Dal 2018 la Legge 219 stabilisce che il consenso è documentato. Oggi, quindi, la domanda per il fisioterapista non è più se documentarlo, ma come farlo bene.

Profilo professionale e standard internazionali

Il profilo professionale del DM 741/1994 colloca l'attività del fisioterapista «in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico» e, nello stesso articolo, gli attribuisce l'esercizio autonomo dell'attività terapeutica con terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali. La Legge 251/2000 ha poi riconosciuto alle professioni della riabilitazione titolarità e autonomia professionale.

Sul piano internazionale, la policy di World Physiotherapy sul consenso informato, riapprovata nel 2023, chiede il consenso prima di qualsiasi intervento fisioterapico. Precisa che il consenso è specifico: vale solo per il trattamento su cui la persona è stata informata. Tra le informazioni da dare elenca valutazione, piano, rischi, benefici attesi, tempi, costi previsti e alternative ragionevoli.

Fonte Cosa prevede Cosa significa nel tuo studio
Legge 219/2017, art. 1 Consenso per iniziare e proseguire, informazioni su rischi e alternative, documentazione, rifiuto e revoca. Colloquio prima della valutazione e del programma, consenso documentato, variazioni annotate per tutto il ciclo.
Legge 219/2017, art. 3 Minori, persone interdette, inabilitate o con amministratore di sostegno. Verifica chi può decidere e coinvolgi comunque la persona assistita.
Codice deontologico, artt. 23-27 Informazione completa, consenso esplicito a ogni atto, onorario accettato prima, tutela delle persone fragili. Nel consenso entrano anche numero di sedute e costi, non solo le tecniche.
Codice deontologico, art. 16 Documentazione fisioterapica chiara, puntuale e completa in ogni fase. Il consenso e le sue variazioni stanno nella cartella del paziente, con le date.
DM 741/1994 e L. 251/2000 Riferimento a diagnosi e prescrizioni del medico, autonomia nell'attività terapeutica. La prescrizione orienta il percorso, ma il consenso al trattamento fisioterapico lo raccogli tu.
World Physiotherapy, 2023 Consenso specifico, informazioni su tempi e costi, registrazione nella documentazione. Un modulo per «qualsiasi trattamento» non basta quando cambia la proposta.

Quando serve il consenso nel percorso fisioterapico

In fisioterapia il consenso non è un momento solo: segue il percorso. Ci sono passaggi in cui va raccolto e documentato, altri in cui basta verificare che la persona sia ancora d'accordo e annotarlo.

1. La prima valutazione

La valutazione è già un atto sanitario. L'articolo 14 del Codice la descrive come anamnesi, valutazione clinico-funzionale e analisi della documentazione portata dalla persona. Comporta contatto fisico, test di movimento, a volte la richiesta di scoprire una parte del corpo: tutto questo va spiegato prima.

Il consenso alla valutazione non deve diventare, con una frase troppo ampia, un'autorizzazione a qualunque trattamento futuro. Il caso d'esempio del modulo di consenso commentato mostra proprio come circoscrivere una prima valutazione fisioterapica non invasiva.

Un dettaglio che il modello di consenso dell'OFI Liguria mette per iscritto: la richiesta di scoprire una o più parti del corpo va concordata prima con il paziente. Un eventuale rifiuto può limitare la valutazione, ma va rispettato e annotato, non aggirato.

Per raccogliere la storia del problema puoi usare un'anamnesi personalizzabile, costruita con i campi che ti servono davvero. Tieni però distinti ciò che il paziente riferisce, ciò che rilevi e ciò che proponi: la decisione sul trattamento arriva dopo.

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Un modello di anamnesi costruito dallo studio. La valutazione prepara il colloquio sul programma: non lo sostituisce.

2. La proposta del programma

Dopo la valutazione elabori il programma, come prevede l'articolo 15 del Codice: problemi, obiettivi, pianificazione, misura dei risultati. È il momento in cui il consenso pesa di più, perché la persona accetta un percorso intero. L'informazione dovrebbe coprire:

  • obiettivi realistici e tempi attesi;
  • tecniche previste, con i distretti trattati;
  • numero ipotizzato di sedute e frequenza;
  • costo della singola seduta e del ciclo, come chiede l'articolo 23 del Codice;
  • esercizi da svolgere a casa e comportamenti da evitare;
  • effetti collaterali possibili, alternative e conseguenze del non trattare.

Non è un elenco inventato a tavolino. Il modello dell'OFI di Parma e Piacenza fa dichiarare al paziente di aver approvato il preventivo di massima e il numero ipotizzato di sedute; quello dell'OFI Liguria richiama la partecipazione attiva e gli esercizi di autotrattamento. World Physiotherapy cita espressamente tempi e costi.

3. Durante il ciclo

La legge vieta di proseguire un trattamento senza consenso. In pratica non serve una firma a ogni seduta, ma serve accorgersi se qualcosa cambia: un dolore nuovo, un dubbio, una richiesta di rallentare. Un breve confronto all'inizio della seduta, annotato quando emerge qualcosa di rilevante, tiene il consenso vivo.

4. Quando la proposta cambia

Una tecnica nuova, un distretto diverso, una terapia strumentale che non avevi nominato, un risultato della valutazione che cambia il quadro: sono variazioni che richiedono una nuova informazione e una nuova documentazione. Il consenso iniziale vale per ciò che avevi spiegato, non per ciò che decidi dopo.

5. Il nuovo ciclo dopo la rivalutazione

Alla fine del ciclo rivaluti e, se serve, proponi un nuovo programma. Se obiettivi, tecniche o numero di sedute cambiano, è una nuova proposta e merita un nuovo consenso documentato. Se proponi lo stesso programma, puoi richiamare il documento precedente e annotare che la persona ha confermato la scelta.

Situazione Nuovo consenso documentato? Cosa annotare
Prima valutazione Sì, limitato alla valutazione Cosa hai spiegato, eventuali limiti posti dal paziente.
Avvio del programma Sì Obiettivi, tecniche, sedute, costi, alternative, decisione.
Progressione degli esercizi già concordati Di norma no La nota della seduta.
Tecnica mai nominata (per esempio una manipolazione) Sì Tecnica, distretto, rischi specifici, scelta del paziente.
Terapia strumentale non prevista Sì Apparecchio, controindicazioni verificate, risposta del paziente.
Nuovo distretto o nuovo problema Sì, dopo una nuova valutazione Valutazione, proposta, decisione.
Nuovo ciclo con obiettivi o tecniche diversi Sì Esito della rivalutazione e nuova proposta.
Passaggio a domicilio o a distanza Sì, per la nuova modalità Modalità, persone presenti, strumenti usati.
Il paziente rifiuta un atto o revoca Sì, la nuova volontà va documentata Cosa rifiuta, informazioni date sulle conseguenze, data.

La colonna centrale è un metodo di lavoro, non un elenco di legge: per i casi dubbi vale la regola della policy internazionale, che lega il consenso al trattamento su cui il paziente è stato informato.

Quali trattamenti richiedono un'informazione più specifica

Ogni trattamento richiede consenso, ma non tutti richiedono lo stesso livello di dettaglio. Più l'intervento comporta rischi specifici, controindicazioni o un contatto invasivo, più l'informazione deve essere precisa e la scelta documentata con chiarezza.

Esercizio terapeutico, terapia manuale e rieducazione

Per esercizio terapeutico, rieducazione funzionale e posturale, terapia manuale e massoterapia l'informazione riguarda soprattutto obiettivi, durata, sensazioni attese e possibili effetti transitori. Il modello dell'OFI Liguria cita come effetti collaterali l'aumento momentaneo dei sintomi, il dolore anche in zone distanti da quelle trattate e, saltuariamente, arrossamenti, piccoli edemi o ematomi.

Manipolazioni e tecniche ad alta velocità

Se nel programma entrano manipolazioni articolari, il consenso deve nominarle, con il distretto, e la persona deve sapere che può accettare il resto del percorso e rifiutare solo quelle. È esattamente il rifiuto di «singoli atti del trattamento» previsto dal comma 5 della Legge 219. Rischi, criteri di esclusione e valutazione pre-trattamento seguono la letteratura e la formazione specifica della terapia manuale: il modulo deve riportare ciò che hai realmente spiegato per quella persona.

Terapie fisiche strumentali: tecar, laser, ultrasuoni, magnetoterapia

Le terapie strumentali sono il punto in cui un consenso generico mostra più facilmente i suoi limiti. Il modello dell'OFI Liguria, revisione del 16 dicembre 2024, le elenca una per una (correnti elettriche, laser, magnetoterapia, TECAR, ultrasuoni, onde d'urto, crioterapia, pressoterapia e altre) e distingue due gruppi di controindicazioni:

  • assolute: pace-maker o altri dispositivi elettromedicali impiantati, gravidanza, processi neoplastici in atto, trombosi venosa profonda o tromboflebite attive, infezioni locali o sistemiche, tessuti irradiati di recente, tubercolosi;
  • relative: lesioni cutanee attive, deficit della sensibilità, impianti metallici, disturbi della coagulazione, disturbi cardiovascolari, compromissione cognitiva o comunicativa.

Lo stesso modello fa dichiarare al paziente se porta un pace-maker, se è in gravidanza e se ha processi neoplastici in atto. È un buon promemoria pratico: le controindicazioni vanno chieste e annotate prima, non ricavate dalla firma in fondo al foglio. Per il singolo apparecchio fanno fede anche le istruzioni d'uso del fabbricante.

Onde d'urto radiali e focali

Sulle onde d'urto la FNOFI ha preso posizione con un documento del Comitato centrale del 2 ottobre 2024. Le considera terapie fisiche non invasive utilizzabili dal fisioterapista adeguatamente formato, sia radiali sia focali. Ricorda però che le focali hanno controindicazioni più articolate e che la scelta va fatta dopo anamnesi, esame della documentazione, valutazione funzionale e dei rischi specifici, coinvolgendo il medico quando servono approfondimenti. La posizione è contestata dai fisiatri: l'Associazione nazionale fisiatri l'ha criticata in una lettera del 7 luglio 2026.

Per il consenso la conseguenza è semplice: se proponi onde d'urto, la proposta deve nominarle, il paziente deve sapere quali controindicazioni hai verificato e quali effetti può avvertire, e la decisione va documentata.

Dry needling e tecniche invasive

Le tecniche che superano la barriera cutanea richiedono una prudenza in più, perché il perimetro di competenza non è ancora definito in modo pacifico. Un parere del Consiglio superiore di sanità del 10 dicembre 2013, richiamato in un'interrogazione parlamentare del 2017, ha ammesso il dry needling da parte del fisioterapista con indicazione medica e in una struttura dove sia presente un medico chirurgo. A luglio 2026 la FNOFI chiedeva ancora un riconoscimento esplicito per i fisioterapisti formati.

Prima di inserirle nel programma verifica con il tuo Ordine le indicazioni aggiornate. Se le proponi, il consenso deve essere specifico per la tecnica e riportare l'eventuale indicazione medica.

Teleriabilitazione e sedute a distanza

Per le prestazioni a distanza esiste un riferimento nazionale: le indicazioni sulla teleriabilitazione approvate in Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2021. Prima di iniziare, il paziente va informato per aderire consapevolmente al programma e sul trattamento dei suoi dati; il consenso va conservato con la documentazione e deve poter essere revocato in qualsiasi momento. Anche la presenza di altre persone durante l'incontro virtuale richiede l'assenso del paziente e dei professionisti.

Le indicazioni nascono per l'organizzazione dei servizi regionali, ma lo schema è utile anche nello studio privato: la modalità a distanza va nominata nel consenso, non data per scontata.

Trattamento Cosa deve risultare dall'informazione Riferimento
Esercizio, rieducazione, terapia manuale Obiettivi, durata, effetti transitori, esercizi a casa. L. 219/2017; moduli OFI.
Manipolazioni Tecnica e distretto nominati, rischi specifici, possibilità di rifiutare solo quell'atto. L. 219/2017, art. 1, c. 5.
Terapie fisiche strumentali Apparecchio, controindicazioni chieste e annotate, effetti possibili. Modello OFI Liguria; istruzioni del fabbricante.
Onde d'urto Tipo (radiali o focali), rischi valutati, eventuale confronto con il medico. Documento FNOFI del 2/10/2024.
Dry needling Consenso specifico, eventuale indicazione medica, contesto in cui si esegue. Parere CSS 2013; indicazioni dell'Ordine.
Teleriabilitazione Modalità a distanza, strumenti, dati, persone presenti, revoca. Accordo Stato-Regioni 231/CSR del 2021.

Chi raccoglie il consenso: fisioterapista o medico prescrittore?

È la domanda che crea più equivoci, soprattutto quando il paziente arriva con una prescrizione dettagliata. La risposta segue un principio semplice: ognuno informa e raccoglie il consenso per ciò che fa.

Se il paziente arriva con la prescrizione

Il medico che prescrive informa sulla diagnosi e sulla sua indicazione. La prescrizione non è il consenso del paziente al tuo trattamento: non descrive la tua valutazione, le tecniche che sceglierai, le sedute e i costi. Il consenso al trattamento fisioterapico lo raccogli tu, dopo il tuo colloquio, perché sei tu a eseguirlo. È la conseguenza diretta del comma 2 della Legge 219, che lega il contributo di ogni professionista alle rispettive competenze, e dell'articolo 26 del Codice.

World Physiotherapy lo dice in modo ancora più netto per i contesti di équipe: un altro componente del team può raccogliere il consenso, ma resta del fisioterapista la responsabilità di accertarsi che la persona sia informata sul trattamento fisioterapico.

Conserva la prescrizione e i referti nella scheda del paziente, con un nome riconoscibile. Ti servono per ricostruire il percorso e per motivare il programma.

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Prescrizioni, referti e scansioni dei consensi firmati si caricano come allegati, con la visibilità decisa da chi li carica.

Se il paziente arriva senza prescrizione

L'accesso diretto al fisioterapista è un tema aperto. Nel 2025 uno studio della Fondazione Gimbe, finanziato dall'Ordine dei fisioterapisti di Piemonte e Valle d'Aosta, ne ha sostenuto i vantaggi; diversi fisiatri si sono opposti e gli Ordini dei fisioterapisti siciliani hanno precisato di non chiedere cure fisioterapiche senza riferimento a diagnosi e prescrizione medica. Le regole sull'accesso non sono l'oggetto di questa guida. Per il consenso, però, il punto non cambia: valuti, proponi e raccogli il consenso per ciò che fai.

Due regole del Codice diventano centrali. L'articolo 14 ti chiede di invitare la persona a ulteriori approfondimenti quando il processo diagnostico è insufficiente o emergono elementi oltre la tua competenza. Il documento FNOFI sulle onde d'urto ricorda di attivare il medico di medicina generale o lo specialista quando la valutazione lo rende utile. Se lo fai, annotalo: è parte dell'informazione che hai dato.

Se la tua valutazione non coincide con la prescrizione

Può capitare che la prescrizione indichi una terapia strumentale e che tu rilevi una controindicazione, o che il quadro cambi durante il ciclo. L'articolo 13 del Codice prevede che, d'accordo con la persona, tu informi il medico curante e gli fornisca elementi utili per rivedere il programma. Il consenso deve descrivere il programma che eseguirai davvero, non ricopiare la prescrizione.

In una struttura accreditata o in convenzione

Se lavori in una struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, segui la procedura e i moduli della struttura: il comma 9 dell'articolo 1 della Legge 219 affida proprio alle strutture l'organizzazione del consenso. Il tuo compito resta informare sul trattamento che esegui e annotare ciò che accade nel percorso.

Il ruolo della segreteria

La segreteria può preparare i documenti, verificare che siano stati firmati e archiviarli. Non può dare le spiegazioni cliniche né rispondere alle domande sui rischi. Lo stesso vale per la prenotazione: una richiesta inviata dalle prenotazioni online dello studio fissa un appuntamento, non esprime un consenso al trattamento.

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Cicli di sedute: quanto dura il consenso e quando rinnovarlo

La Legge 219/2017 non fissa una scadenza del consenso, né annuale né per numero di sedute. Il consenso dura finché resta pertinente: vale per il trattamento su cui il paziente è stato informato e finché non lo revoca. Questo libera da una burocrazia inutile, ma chiede attenzione ai cambiamenti.

Un metodo che funziona nella pratica ha tre livelli:

  1. All'avvio del programma: colloquio e documento firmato, che descrive obiettivi, tecniche, sedute e costi.
  2. Durante il ciclo: verifica a voce all'inizio della seduta e nota nel diario quando emerge qualcosa di rilevante, come un dubbio, un dolore nuovo o una richiesta di modificare il lavoro.
  3. Quando la proposta cambia: nuova informazione e nuovo documento, oppure un'integrazione datata collegata al primo.

Dai un nome e una versione ai tuoi modelli, per esempio «Consenso ciclo riabilitativo – v2». Se aggiorni il testo, il paziente che ha firmato la versione precedente resta collegato a quella: non sostituire il vecchio documento con il nuovo, aggiungi il nuovo accanto al vecchio.

Il ciclo si organizza meglio anche in agenda. Con un'agenda con appuntamenti ricorrenti fissi tutte le sedute in un colpo solo; per la prima, che comprende il colloquio, conviene prevedere più tempo. Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge 219 definisce «tempo di cura» il tempo della comunicazione tra medico e paziente: lo stesso vale per il colloquio fisioterapico, e prevederlo in agenda è il modo più semplice per non comprimerlo.

Appuntoo - Appuntamenti ricorrenti settimanali con anteprima delle sei sedute del ciclo

Un ciclo settimanale programmato in un passaggio. Ogni seduta resta indipendente: puoi spostarla o disdirla senza toccare le altre.

Promemoria e conferme aiutano il paziente a seguire il ciclo. Le conferme e i promemoria email gratuiti sono illimitati in tutti i piani di Appuntoo, anche nel Free; sono comunicazioni organizzative, distinte dalla decisione sul trattamento.

Fisioterapia a domicilio: cosa cambia per il consenso

A domicilio le regole sono le stesse dello studio. Cambia il contesto, e con il contesto alcuni punti da presidiare.

Familiari e caregiver presenti. La Legge 219 coinvolge i familiari nella relazione di cura se il paziente lo desidera. Il figlio che apre la porta o la badante che assiste alla seduta non diventano per questo rappresentanti del paziente. Chiedi alla persona chi vuole coinvolgere e annotalo.

Persone fragili. A domicilio incontri spesso persone anziane, con deficit cognitivi o sottoposte a misure di protezione. Una difficoltà a comunicare non coincide con l'incapacità di decidere, e l'articolo 25 del Codice chiede di informare sia la persona sia il tutore o il rappresentante. Se c'è un amministratore di sostegno, leggi il decreto di nomina: la Legge 219 gli attribuisce un ruolo nel consenso quando il decreto prevede l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.

Addestramento del caregiver. Se insegni ai familiari esercizi, trasferimenti o l'uso di un ausilio, annota che cosa hai insegnato e a chi, con il consenso della persona assistita al coinvolgimento del caregiver.

Apparecchi portati a casa. Una terapia strumentale eseguita a domicilio richiede la stessa informazione e la stessa verifica delle controindicazioni che faresti in studio.

Il documento. Porta il modulo già stampato, raccogli la firma prima di iniziare, lascia una copia al paziente e riporta l'originale nell'archivio dello studio. Se una parte delle sedute si svolge a distanza, vale quanto detto sulla teleriabilitazione.

In Appuntoo puoi registrare questi appuntamenti su una sede di tipo «A domicilio del paziente»: l'indirizzo si indica nel singolo appuntamento e conferme e promemoria riportano la modalità effettiva. Il funzionamento è descritto nella guida alle sedi a domicilio e a distanza.

Centri con più fisioterapisti: chi fa cosa

Nel centro con più professionisti il consenso diventa una questione di organizzazione. La Legge 219 chiede alla struttura di garantire l'attuazione dei principi con le proprie modalità organizzative. La Legge 24/2017, all'articolo 7, rende la struttura responsabile, secondo gli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte dei professionisti di cui si avvale, anche se non dipendenti. Una procedura comune conviene a tutti.

Una divisione dei ruoli che funziona:

  • Il titolare o il responsabile prepara i modelli, li aggiorna e decide quale versione usare.
  • Il fisioterapista che tratta fa il colloquio, raccoglie la firma, annota variazioni, rifiuti e revoche.
  • La segreteria prepara i fogli, controlla le firme mancanti e archivia, senza dare spiegazioni cliniche.

Il cambio di terapista. Ferie, malattie, turni: nei centri capita spesso che un collega prosegua il ciclo. L'articolo 38 del Codice chiede al fisioterapista che prende in carico la persona di acquisire tutte le informazioni necessarie per proseguire. Il consenso copre il programma descritto: se il collega vuole cambiare tecnica, serve una nuova informazione.

Un solo testo per lo stesso trattamento. Se ogni fisioterapista usa il proprio foglio, la qualità dell'informazione dipende da chi capita. Un modello unico per ogni tipo di trattamento, aggiornato in un solo punto, rende il percorso coerente.

La gestione dei collaboratori di Appuntoo assegna a ciascuno un ruolo: Proprietario, Amministratore, Collaboratore o Segreteria. Se dirigi una struttura con più specialisti, trovi l'organizzazione completa nel software per poliambulatori e nella guida al software per centri di fisioterapia.

Appuntoo - Elenco collaboratori di uno studio di fisioterapia con ruoli Proprietario, Amministratore, Collaboratore e Segreteria

Ogni ruolo vede e fa cose diverse: la Segreteria accede ai dati clinici solo se il titolare lo consente.

Rifiuto, revoca e consenso parziale

Il comma 5 dell'articolo 1 della Legge 219 dà al paziente tre possibilità: rifiutare tutto il trattamento, rifiutarne una parte o singoli atti, revocare in qualsiasi momento il consenso già dato, anche quando la revoca comporta l'interruzione del trattamento. Accettazione, revoca e rifiuto vanno annotati nella cartella.

In fisioterapia il consenso parziale può presentarsi in molti modi. Il paziente accetta gli esercizi ma non vuole manipolazioni, accetta la terapia manuale ma ha paura della tecar, preferisce non scoprire una parte del corpo. Sono scelte legittime: spiegale nelle loro conseguenze, proponi alternative quando esistono e documenta la scelta. Scrivere «paziente non collaborante» al posto della decisione confonde un giudizio con un fatto.

Alcuni moduli in circolazione limitano la revoca al periodo «prima del trattamento». Quando adatti un modello, assicurati che rispecchi la legge: la revoca è possibile in qualsiasi momento, anche a ciclo iniziato.

Il diritto di scegliere non obbliga a eseguire qualunque richiesta. Se il paziente pretende una terapia che non ritieni appropriata, non sei tenuto a eseguirla: la Legge 219 lo dice espressamente per il medico al comma 6, la Legge 24/2017 chiede a tutti i professionisti sanitari di attenersi a linee guida e buone pratiche, e l'articolo 20 del Codice impegna il fisioterapista a usare metodiche di efficacia e sicurezza validate. Anche questo confronto va annotato.

Minori e persone sottoposte a tutela

Per il minore il consenso è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del ragazzo in rapporto all'età e alla maturità, come prevede l'articolo 3 della Legge 219. In fisioterapia pediatrica e sportiva, informare anche il minore con parole adatte non è una cortesia: è un suo diritto. Genitori separati, deleghe e provvedimenti del giudice hanno regole che meritano una guida a sé: le trovi nel consenso sanitario per pazienti minorenni.

Come documentare il consenso nella cartella fisioterapica

L'articolo 16 del Codice definisce la documentazione fisioterapica come lo strumento che garantisce la presa in carico e certifica l'intervento professionale in ogni suo aspetto e fase cronologica. Nelle strutture fa parte integrante della cartella clinica. La Legge 219 chiede che il consenso, in qualunque forma espresso, sia inserito nella cartella clinica.

Nella pratica, per ogni paziente dovresti poter ritrovare:

  1. Identità del paziente e del fisioterapista che ha informato; eventuale rappresentante con il suo titolo.
  2. Proposta: obiettivi, tecniche, distretti, numero di sedute, costi.
  3. Informazione data: rischi, controindicazioni verificate, alternative, conseguenze del non trattare.
  4. Domande poste dal paziente e risposte date.
  5. Decisione: consenso, rifiuto, rinvio, esclusioni di singoli atti.
  6. Data e forma: documento firmato, videoregistrazione, nota del colloquio, con la versione del modello.
  7. Allegati: prescrizione, referti, scansione del documento firmato.
  8. Variazioni: nuove proposte, rifiuti successivi, revoca, con data.

Il documento firmato e la nota nel diario lavorano insieme. Il primo prova la sottoscrizione; la seconda racconta il colloquio, le domande e le variazioni nel tempo. Un diario clinico digitale con note datate rende questa traccia leggibile anche a distanza di mesi, e la struttura del modello di cartella clinica aiuta a collegarla al resto della documentazione.

Appuntoo - Diario clinico di un paziente con la prima valutazione e il ciclo di sedute impostato

Le note datate raccontano il percorso: prima valutazione, programma proposto, sedute successive.

Consenso al trattamento e informativa privacy sono due cose diverse

Il consenso informato riguarda la decisione di ricevere un trattamento. L'informativa privacy spiega come tratti i dati. Per i dati necessari alla cura, trattati da un professionista sanitario soggetto al segreto, non serve il consenso privacy: lo chiariscono i chiarimenti del Garante del 7 marzo 2019, mentre l'obbligo di informativa resta.

Un caso tipico della fisioterapia sono foto e video del movimento. Se servono a valutare la postura o il gesto, sono documentazione di cura. Se vuoi usarli per un corso, un convegno o i social, è un'altra finalità, che va valutata a parte e, per la pubblicazione, passa di regola da un consenso specifico della persona.

Conservazione e copie

Conserva l'originale firmato e la sua collocazione nell'archivio, consegna una copia al paziente e collega la scansione alla scheda. Caricare una scansione non autorizza da sola a distruggere la carta: quando una copia può sostituire l'originale, e cosa cambia con la firma elettronica, è spiegato nella guida al consenso informato digitale. Per l'archivio clinico nel suo insieme trovi un approfondimento sulla cartella clinica elettronica.

Gli errori più frequenti nel consenso del fisioterapista

Un modulo per «qualsiasi trattamento ritenuto necessario». Una formula così ampia non descrive nessuna proposta concreta. Il consenso è specifico: vale per ciò che hai spiegato.

Considerare la prescrizione come consenso. La prescrizione è l'indicazione del medico, non la scelta informata del paziente sul tuo programma.

Far firmare in accettazione, prima del colloquio. Il foglio consegnato dalla segreteria può preparare il colloquio, ma la firma arriva dopo l'informazione.

Inserire una terapia strumentale senza dirlo. Se la tecar o le onde d'urto non erano nella proposta iniziale, servono nuova informazione e verifica delle controindicazioni.

Non scrivere il rifiuto parziale. Se il paziente ha escluso un atto, chi lo tratterà dopo di te deve saperlo.

Mescolare consenso, privacy e marketing in un'unica firma. Il paziente deve capire che cosa sta accettando e che le finalità promozionali non sono una condizione della cura.

Il collega che cambia tecnica senza riparlarne. Il cambio di terapista non sospende le regole: il consenso copre il programma descritto.

Confondere la firma con l'esonero da responsabilità. Il consenso documenta una scelta informata. Non elimina gli obblighi di competenza, appropriatezza e prudenza.

Come Appuntoo ti aiuta a gestire il consenso in fisioterapia

Appuntoo è la scelta giusta per il fisioterapista e per il centro che vogliono preparare i consensi una volta, ritrovarli accanto alla storia del paziente e vedere a colpo d'occhio quale foglio manca ancora di firma. Tutto questo senza costi per documento e con un piano Free che include già modelli, documenti e cartella. La panoramica completa è nella pagina del software per fisioterapisti.

Parti da un modello per fisioterapisti e rendilo tuo

Nella sezione dei documenti da firmare crei un modello da zero oppure partendo dai modelli di esempio della community, filtrati per specializzazione, quando ce ne sono per la tua professione. L'app avvisa che sono esempi da verificare e personalizzare prima dell'uso. È il momento di inserire ciò che hai letto in questa guida: tecniche e distretti, numero di sedute, costi, controindicazioni da chiedere, revoca possibile in qualsiasi momento.

Nel testo aggiungi i segnaposto per nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita e residenza del paziente, oltre ai dati dello studio: quando generi il documento si compilano da soli. Il passo per passo è nella guida ai modelli dei documenti da firmare; la funzione è descritta nella pagina dei modelli di consensi e certificati.

Genera, stampa, fai firmare e registra la firma

Dalla scheda del paziente selezioni uno o più modelli e li generi insieme: consenso al ciclo, informativa privacy, consenso a una terapia strumentale. Ogni documento nasce Non firmato, così prima della seduta vedi subito che cosa manca.

Appuntoo - Scheda di un paziente di uno studio di fisioterapia con consenso firmato e informativa privacy non firmata

Lo stato Firmato o Non firmato di ogni documento resta visibile nella scheda del paziente. L'informativa privacy si consegna: una firma, se la raccogli, ne attesta la consegna.

Il PDF aggiunge in fondo a ogni pagina la data e la riga per la firma: generalo e stampalo il giorno in cui raccogli la firma. Dopo la firma su carta confermi «Ho acquisito la firma» e il documento passa a Firmato. Se hai registrato la firma per errore, «Rimuovi firma» chiede conferma e riporta il documento a Non firmato: è una correzione tecnica, non la documentazione di una revoca, che va annotata nel diario.

Appuntoo non integra la firma elettronica avanzata, ed è una scelta precisa: ai prezzi di mercato avrebbe aggiunto un costo a ogni documento firmato e un'identificazione macchinosa per il paziente. La firma resta quella autografa, la registrazione è immediata e la conservazione dell'originale cartaceo resta a carico dello studio, come ricorda la finestra di conferma.

Appuntoo - Conferma Ho acquisito la firma con avviso sulla responsabilità di stampa e conservazione dell'originale cartaceo

La conferma si usa dopo la firma su carta. Il dettaglio della procedura è nella guida della scheda paziente.

Il documento firmato resta com'era

Quando generi un documento, il testo del modello e i dati del paziente vengono copiati nel documento. Se in seguito aggiorni il modello, i consensi già generati restano quelli che il paziente ha letto e firmato: è il comportamento giusto per gestire le versioni. Se correggi l'anagrafica, genera un nuovo documento. La procedura completa è nella guida ai documenti della scheda paziente.

Cicli, domicilio e sedute a distanza in agenda

Gli appuntamenti ricorrenti programmano il ciclo con frequenza e numero di ripetizioni, mostrando l'anteprima delle date. Le sedute a casa del paziente si registrano su una sede «A domicilio del paziente», quelle a distanza su una sede Smart; il collegamento video lo organizzi con lo strumento che usi già. I promemoria WhatsApp automatici sono inclusi nei piani a pagamento (100 messaggi al mese nel Professionista, 300 nello Studio); le email sono gratuite e illimitate in tutti i piani.

Valutazione, diario e allegati nella stessa scheda

La scheda paziente con anagrafica completa raccoglie anamnesi, cartella clinica, certificati, allegati, appuntamenti, fatture e documenti. Il diario ha note datate esportabili in un unico PDF; gli allegati (PDF, immagini, Word ed Excel) sono conservati cifrati e puoi decidere se li vede solo chi li carica, tutto lo studio o alcuni collaboratori. È il posto giusto per prescrizione, referti e scansione del consenso firmato, senza presumere che la scansione sostituisca l'originale.

Nei centri: ruoli chiari anche sui documenti

Nel piano Studio lavorano fino a 30 account professionali e 2 account di Segreteria. Proprietario e Amministratore preparano i modelli; Proprietario, Amministratore e Segreteria generano i documenti dei pazienti; il Collaboratore li consulta, salva il PDF e registra la firma. Anamnesi, cartella e allegati sono visibili alla Segreteria solo se il titolare lo consente.

Un accorgimento utile: i segnaposto del professionista si compilano con il profilo di chi genera il documento. Se lo prepara la segreteria, controlla l'anteprima o lascia nel modello lo spazio per nome e firma del fisioterapista che svolge il colloquio.

Quanto costa

Il piano Free costa 0 €: 1 account professionista più 1 Segreteria, fino a 30 pazienti, con modelli e documenti da firmare, cartella clinica, anamnesi, prenotazioni online, email illimitate e invio al Sistema TS gratuito. Il piano Professionista costa 34,99 €/mese + IVA con pazienti illimitati; il piano Studio costa 79,99 €/mese + IVA. Nessun piano fa pagare i documenti firmati. Trovi limiti e inclusioni nei piani e prezzi di Appuntoo: la prova dura 14 giorni senza carta di credito e, al termine, l'account passa al Free se non scegli un piano.

Cosa resta a te

Appuntoo organizza i documenti, ma non decide quando serve un nuovo consenso né che cosa dire al paziente. Lo stato Firmato indica che la firma è stata raccolta, non che il consenso sia ancora attuale dopo un cambio di programma: quella valutazione resta tua, ed è il cuore di questa guida. Per un confronto tra gestionali della tua professione c'è la guida ai migliori software per fisioterapisti.

Domande Frequenti

Il consenso informato in fisioterapia è obbligatorio?

Sì. La Legge 219/2017 vieta di iniziare o proseguire un trattamento sanitario senza il consenso libero e informato della persona, e il Codice deontologico dei fisioterapisti (art. 26) lo richiede per ogni atto diagnostico e terapeutico. Il consenso va documentato e inserito nella documentazione del paziente.

Se il paziente ha la prescrizione del medico, devo raccogliere comunque il consenso?

Sì. La prescrizione è l'indicazione del medico, non la scelta informata del paziente sul tuo programma. Il medico informa sulla diagnosi; tu informi su valutazione, tecniche, sedute, rischi e alternative del trattamento fisioterapico e raccogli il consenso per ciò che esegui.

Ogni quanto va rinnovato il consenso in un ciclo di sedute?

Non c'è una scadenza fissa. Il consenso vale per il trattamento su cui il paziente è stato informato, finché non lo revoca. Va rinnovato quando la proposta cambia in modo rilevante: tecnica nuova, altro distretto, terapia strumentale non prevista, nuovo ciclo con obiettivi diversi, passaggio a domicilio o a distanza.

Serve un consenso specifico per tecarterapia e onde d'urto?

Se non erano nella proposta iniziale, sì: vanno nominate, con le controindicazioni verificate e gli effetti possibili. Il modello dell'OFI Liguria elenca tra le controindicazioni assolute delle terapie strumentali pace-maker, gravidanza e processi neoplastici in atto; per le onde d'urto la FNOFI chiede una valutazione dei rischi specifici prima di proporle.

Il consenso può essere dato solo a voce?

La Legge 219 chiede che il consenso sia documentato: per iscritto, con videoregistrazione o, per la persona con disabilità, con dispositivi adatti. Un assenso dato a voce durante il ciclo va almeno annotato nella documentazione con data e contenuto. Per l'avvio del programma e per le tecniche con rischi specifici, il documento firmato resta la soluzione più solida.

Chi firma il consenso per un paziente minorenne?

Gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore, tenendo conto della volontà del minore in rapporto all'età e alla maturità (art. 3 della Legge 219). Il ragazzo va informato con parole adatte. Per genitori separati e deleghe c'è la guida al consenso dei pazienti minorenni.

Il paziente può revocare il consenso a metà ciclo?

Sì, in qualsiasi momento, anche se la revoca interrompe il trattamento. Spiega le conseguenze e le alternative, poi annota la revoca con la data nella documentazione. In Appuntoo il comando «Rimuovi firma» corregge lo stato del documento: la revoca va documentata a parte, nel diario o con un nuovo documento.

Appuntoo ha un modello di consenso informato per fisioterapisti?

Sì: crei il tuo modello di consenso con i segnaposto del paziente e dello studio, scrivendolo da zero o partendo da un modello di esempio della community, da verificare e personalizzare. Il documento si genera dalla scheda del paziente, si stampa per la firma autografa e si registra come Firmato. I dettagli sono nella pagina dei documenti da stampare e far firmare.

Conclusione

Nel consenso informato in fisioterapia la firma è l'ultimo passaggio, non il primo. Prima vengono la valutazione, il programma spiegato con tecniche, sedute e costi, le controindicazioni chieste per le terapie strumentali, le domande del paziente. Poi c'è il ciclo, con le sue variazioni: ognuna rilevante chiede una nuova informazione e una traccia datata. Lo raccogli tu anche quando c'è una prescrizione, a domicilio come in studio, e nei centri conviene che tutti usino lo stesso testo.

Le regole cambiano poco da una professione all'altra, i contenuti molto: per un confronto puoi leggere le guide al consenso informato odontoiatrico e al consenso informato in psicologia. Per l'organizzazione complessiva dello studio resta la guida su come gestire uno studio di fisioterapia.

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Fonti ufficiali consultate l'8 ottobre 2026