«Il papà oggi non può venire, firmo io: tanto siamo separati e Luca vive con me». Luca ha tredici anni, la prima seduta sta per cominciare e la frase sembra chiudere la questione. In realtà apre le tre domande che contano: la mamma può firmare da sola? Il fatto che il figlio viva con lei le dà più poteri dell'altro genitore? E Luca, seduto lì accanto, deve soltanto ascoltare?
Il consenso informato per i minori è il punto in cui la teoria del consenso incontra la reception dello studio. La regola di base è chiara; le famiglie, molto meno. Genitori sposati, conviventi, separati, divorziati o mai sposati, affidi condivisi ed esclusivi, nonni che accompagnano, tutori nominati dal tribunale: ogni situazione cambia chi deve firmare. Sbagliare non significa solo avere un modulo incompleto. Significa rischiare di iniziare una cura senza un consenso valido, o ritrovarti in mezzo a un conflitto tra genitori senza aver documentato nulla.
Il quadro generale è nella guida alla Legge 219/2017 sul consenso informato. Qui ci occupiamo soltanto dei pazienti minorenni e separiamo sempre due piani: quello che dice la legge e quello che è prassi prudente. Troverai le norme del codice civile spiegate in parole semplici, le forme di affido una per una, i casi in cui basta un genitore, cosa fare quando i genitori non sono d'accordo, quanto pesa l'opinione del ragazzo, le eccezioni per gli adolescenti, il ruolo di nonni e deleghe, una checklist per documentare tutto e gli errori da evitare.
Per la parte organizzativa, i modelli di consenso e documenti da far firmare di Appuntoo ti permettono di preparare la modulistica una volta sola e di ritrovarla nella scheda del paziente. Se vuoi provarli sul tuo studio, puoi attivare la prova gratuita di 14 giorni, senza carta di credito.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce il parere di un legale o del tuo Ordine professionale sui casi complessi. Le norme citate sono state verificate sui testi ufficiali l'8 ottobre 2026.
Consenso informato per i minori: la risposta in breve
Per un paziente minorenne il consenso informato è espresso o rifiutato da chi esercita la responsabilità genitoriale, di regola entrambi i genitori, oppure dal tutore, tenendo conto della volontà del minore in relazione all'età e al grado di maturità: lo stabilisce l'articolo 3 della Legge 219/2017. La separazione e il divorzio non tolgono la responsabilità a nessuno dei due genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la salute del figlio si prendono di comune accordo e, se l'accordo manca, decide il giudice. Per gli atti ordinari, nella prassi, si procede con il genitore presente.
In sintesi:
- Chi decide: gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore. Non un nonno, un nuovo compagno o un accompagnatore, se non hanno un titolo per farlo.
- Genitori separati con affido condiviso: le scelte di maggiore interesse sulla salute si prendono insieme; il giudice può stabilire che, per le questioni ordinarie, ciascuno decida da solo.
- Affido esclusivo: il genitore affidatario esercita la responsabilità in via esclusiva, ma le decisioni di maggiore interesse restano di entrambi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- Basta un genitore per gli atti ordinari, quando l'altro è impossibilitato, quando un provvedimento attribuisce l'esercizio esclusivo e nelle urgenze.
- Se i genitori non sono d'accordo non scegli tu da che parte stare: la decisione spetta al giudice.
- Il minore va informato con parole adatte all'età e la sua opinione pesa sempre di più con la maturità; non esiste però un'età generale, prima dei 18 anni, dalla quale possa decidere da solo, salvo le eccezioni previste da leggi speciali.
- A 18 anni il consenso passa al paziente: per proseguire un percorso iniziato da minorenne serve la sua decisione.
Cosa dice la legge: Legge 219/2017 e codice civile
Le regole sul consenso del minore stanno in due testi che vanno letti insieme. La Legge 219/2017 dice chi esprime il consenso; il codice civile spiega come i genitori esercitano la responsabilità, anche quando non vivono più insieme.
La Legge 219/2017, articolo 3
L'articolo 3 della Legge 219/2017 contiene due regole che lavorano in coppia. La prima riguarda il minore: ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione e deve ricevere informazioni sulle scelte che riguardano la sua salute in modo adatto alle sue capacità, così da poter esprimere la sua volontà. La seconda riguarda chi decide: il consenso al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, con lo scopo di tutelarne la salute psicofisica e la vita nel pieno rispetto della sua dignità.
Nota due dettagli. La legge parla di «esercenti la responsabilità genitoriale», al plurale, e non del genitore che accompagna. E il consenso non è un potere libero dei genitori: è orientato alla tutela della salute del figlio.
Il codice civile: responsabilità di entrambi, anche dopo la separazione
Il punto di partenza è l'articolo 316 del codice civile: entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno può rivolgersi al giudice senza formalità.
L'articolo 317 aggiunge due regole decisive per lo studio. Se uno dei genitori è lontano, incapace o in altro modo impedito, la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall'altro. E la responsabilità di entrambi non cessa con la separazione, il divorzio, l'annullamento o la nullità del matrimonio: cambia solo il modo in cui si esercita.
Per i genitori separati il riferimento è l'articolo 337-ter. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi; le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale sono assunte di comune accordo e, in caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Solo per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente. Queste regole valgono anche per i genitori mai sposati, perché l'articolo 337-bis le estende ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Un controllo veloce sulla tua modulistica: se il modulo richiama ancora la «potestà dei genitori» o l'articolo 155 del codice civile per l'affidamento, aggiornalo. Dal 7 febbraio 2014 il codice civile parla di responsabilità genitoriale e l'articolo 155 rinvia ormai agli articoli 337-bis e seguenti.
Le regole della tua professione
Alla legge si sommano i codici deontologici. Per medici e odontoiatri, il Codice di deontologia medica della FNOMCeO chiede di garantire al minore le informazioni utili a comprendere la sua condizione e gli interventi programmati, così da coinvolgerlo (art. 33), di tenere in adeguata considerazione le opinioni che esprime (art. 35) e di acquisire il consenso o il dissenso dal rappresentante legale (art. 37). Lo stesso articolo 37 prevede che il medico segnali all'autorità competente l'opposizione del minore informato e consapevole, o di chi esercita la responsabilità, a un trattamento ritenuto necessario.
Per gli psicologi, l'articolo 31 del Codice deontologico pubblicato dal CNOP subordina in generale le prestazioni ai minori al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Come si traduce in un percorso psicologico è spiegato nella guida al consenso informato in psicologia. Fisioterapisti, logopedisti, infermieri e le altre professioni sanitarie hanno i propri codici: verifica sempre quello del tuo Ordine.
Ordinaria amministrazione o decisione di maggiore interesse?
Qui sta la difficoltà vera. Il codice civile distingue le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, che i genitori separati prendono insieme, dalle questioni di ordinaria amministrazione, per le quali il giudice può prevedere che ciascuno decida da solo. Ma nessuna norma contiene un elenco delle prestazioni sanitarie dell'una o dell'altra categoria.
Nella prassi di molte strutture sanitarie, per visite, controlli e medicazioni si procede con il consenso del genitore presente, richiamando il principio dell'articolo 320 del codice civile, per cui gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun genitore. Per interventi e trattamenti importanti si chiede il consenso di entrambi. È una prassi diffusa e ragionevole, ma resta una valutazione caso per caso: non una regola scritta.
Per orientarti puoi usare alcuni criteri:
- invasività e rischi: più l'atto è invasivo o rischioso, più è lontano dall'ordinaria amministrazione;
- durata e impegno: un percorso di mesi coinvolge la vita del figlio e l'organizzazione di entrambe le famiglie;
- reversibilità: le scelte con effetti duraturi pesano più di quelle che si possono correggere;
- alternative: se esistono opzioni diverse e significative, la scelta tra queste è una decisione da condividere;
- conflitto noto o prevedibile: se sai che l'altro genitore non è d'accordo, quella decisione non è più «ordinaria» per il tuo studio.
La tabella è un orientamento prudente, non un elenco normativo. Il caso concreto può spostare una prestazione da una colonna all'altra. Per le prestazioni dentali, le indicazioni specifiche sono nella guida al consenso informato odontoiatrico; per i cicli riabilitativi, in quella al consenso informato in fisioterapia.
La regola pratica che ti protegge è semplice: nel dubbio, tratta la scelta come di maggiore interesse e raccogli il consenso di entrambi. Ti costa una telefonata o un appuntamento in più; ti evita di dover giustificare dopo una decisione presa con un solo genitore.
Genitori separati o divorziati: affido condiviso, esclusivo e «super-esclusivo»
Quando una famiglia ti dice «siamo separati», la prima cosa da ricordare è che la separazione non cambia chi è titolare della responsabilità: cambia, al massimo, il modo in cui la si esercita. La seconda è che le parole usate a voce («affido», «collocamento», «ho l'esclusivo») spesso non corrispondono al contenuto del provvedimento. Per questo conta il testo, non il riassunto.
Affido condiviso: la regola
L'affido condiviso è la forma che il giudice valuta per prima. Entrambi i genitori esercitano la responsabilità e prendono insieme le decisioni di maggiore interesse sulla salute; per le questioni ordinarie il provvedimento può prevedere che ciascuno decida da solo.
Un equivoco ricorrente riguarda il genitore con cui il figlio vive prevalentemente, spesso chiamato «collocatario». Vivere con il figlio non attribuisce l'esercizio esclusivo della responsabilità: le scelte importanti restano di entrambi.
Affido esclusivo: cosa dice davvero l'articolo 337-quater
Il giudice può affidare il figlio a un solo genitore quando ritiene che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. L'articolo 337-quater prevede che il genitore affidatario abbia, salva diversa disposizione del giudice, l'esercizio esclusivo della responsabilità. Ma aggiunge che, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare e può ricorrere al giudice se ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli per il figlio.
Esiste poi l'ipotesi, che nel linguaggio corrente viene chiamata affido «super-esclusivo» o «rafforzato», in cui il provvedimento attribuisce al solo affidatario anche le decisioni di maggiore interesse. In questo caso, per una scelta importante, basta la firma del genitore affidatario perché lo ha stabilito il giudice: va però letto nel provvedimento, non dedotto dalla parola «esclusivo».
La tabella delle situazioni più frequenti
Cosa chiedere, e quanto chiedere
Alla prima prenotazione bastano tre domande: «I genitori sono separati? C'è un provvedimento del giudice o un accordo sull'affidamento? Cosa prevede per le decisioni sulla salute?». Se la risposta è «affido esclusivo», chiedi di vedere il passaggio che lo stabilisce.
Chiedi solo la parte che ti serve. Non hai bisogno dell'intera sentenza, con la storia della coppia e gli accordi economici: ti basta il passaggio sull'affidamento e sulle decisioni. È il principio di minimizzazione dei dati previsto dall'articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati: raccogli ciò che è pertinente e limitato allo scopo. Annota nella scheda quale documento hai visto e in che data; se ne conservi una copia, tienila tra gli allegati con un accesso ristretto.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: gli allegati della scheda paziente, conservati cifrati, con la colonna «Visibilità». Per un estratto del provvedimento di affidamento puoi scegliere che lo veda solo chi lo carica o solo alcuni collaboratori. I dati sono di fantasia.
Quando un genitore chiede di escludere l'altro
«Non dica niente al padre» è una richiesta frequente, e comprensibile. Ma la responsabilità genitoriale dell'altro genitore non cessa con la separazione, e anche il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sulle condizioni di vita del figlio (artt. 316 e 337-quater c.c.). Non trattare quella richiesta come un'istruzione da eseguire: chiedi se esiste un provvedimento che limita la responsabilità o le informazioni dell'altro genitore e, se non c'è, spiega che per le scelte importanti servono entrambi.
Le situazioni di violenza o di pericolo sono un'altra cosa: richiedono una valutazione specifica, con l'aiuto del tuo Ordine o di un legale, e non si risolvono con una clausola del modulo.
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Quando basta la firma di un solo genitore
Ci sono situazioni in cui un solo genitore può esprimere il consenso. Alcune derivano direttamente dalla legge, altre sono prassi prudenti: conviene tenerle distinte.
- Atti ordinari (prassi). Per una visita di controllo o una prestazione ordinaria, nella prassi si procede con il genitore presente, sul presupposto che l'altro sia d'accordo. Se sai che non lo è, l'atto smette di essere ordinario.
- Impedimento dell'altro genitore (legge). Lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile all'altro genitore esercitare la responsabilità: in questi casi la esercita in modo esclusivo il genitore presente (art. 317 c.c.). Non basta un generico «non ha tempo»: l'impedimento deve rendere impossibile l'esercizio.
- Esercizio esclusivo stabilito dal giudice (legge). Decadenza dell'altro genitore (art. 330 c.c.), affido esclusivo per le materie che il provvedimento gli attribuisce, provvedimenti limitativi (art. 333 c.c.).
- Urgenza (legge). Nelle situazioni di emergenza o urgenza si assicurano le cure necessarie (art. 1, comma 7, L. 219/2017): lo vediamo più avanti.
- Consenso dell'altro genitore espresso a parte (prassi). L'altro genitore è d'accordo ma non può venire: il modo più solido è che firmi lui, prima dell'inizio del trattamento, anche in un momento diverso.
La dichiarazione del genitore che firma da solo
Nei moduli di diverse strutture sanitarie trovi una dichiarazione che il genitore compila quando firma da solo: stato civile, tipo di affido, motivo per cui l'altro genitore non firma. È una prassi utile, perché mette per iscritto ciò che ti è stato riferito. Un esempio di testo, da adattare con il tuo legale o con le indicazioni del tuo Ordine:
Io sottoscritto/a [nome e cognome], genitore di [nome e cognome del minore], dichiaro che: ☐ esercito la responsabilità genitoriale insieme all'altro genitore, [nome e cognome], che è informato della proposta di [prestazione] e concorda con questa decisione; ☐ l'altro genitore è impossibilitato a esercitare la responsabilità per [motivo]; ☐ esercito la responsabilità in via esclusiva in base al provvedimento del [autorità e data], di cui ho mostrato il passaggio pertinente. Data e firma.
Un limite da tenere presente: per le decisioni di maggiore interesse, la dichiarazione di un genitore sull'accordo dell'altro è una prova più debole della firma dell'altro genitore. Usala per gli atti ordinari e per documentare un impedimento; per le scelte importanti, chiedi la seconda firma. Come costruire il resto del documento è spiegato nel modulo di consenso informato commentato campo per campo.
Se i genitori non sono d'accordo
Il disaccordo è il caso che spaventa di più, ma la regola è chiara: non tocca a te decidere quale genitore abbia ragione. Per le decisioni di maggiore interesse serve l'accordo; se manca, la decisione è rimessa al giudice. Un modo ordinato di gestirlo:
- Fermati sulle scelte non urgenti. Non iniziare un trattamento di maggiore interesse con il consenso di un solo genitore sapendo che l'altro è contrario.
- Informa entrambi allo stesso modo. Spiega la proposta, i benefici attesi, i rischi, le alternative e le conseguenze del rinvio, a entrambi i genitori e, con parole adatte, al ragazzo.
- Proponi strade di avvicinamento. Un secondo parere, un incontro con entrambi, un percorso di mediazione familiare, che l'articolo 337-ter cita tra i modi per raggiungere accordi.
- Indica la strada del giudice. Ciascun genitore può rivolgersi al giudice, anche senza formalità (artt. 316 e 337-ter c.c.). Il giudice sente i genitori, dispone l'ascolto del figlio che ha compiuto dodici anni, o anche più piccolo se capace di discernimento, cerca una soluzione concordata e, se non è possibile, adotta quella più adeguata all'interesse del figlio.
- Documenta. Data, posizioni espresse, informazioni date, proposte fatte e decisione di attendere. È la parte che, a distanza di mesi, ti permette di ricostruire cosa è successo.
Diverso è il caso in cui entrambi i genitori rifiutano una cura che il medico ritiene appropriata e necessaria. Qui interviene l'articolo 3, comma 5, della Legge 219/2017: la decisione è rimessa al giudice tutelare, su ricorso del rappresentante legale, dei soggetti indicati dal codice civile, del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Per il medico c'è anche l'obbligo deontologico di segnalazione dell'articolo 37 del codice FNOMCeO. Per lo psicologo, l'articolo 31 del suo codice prevede che, se giudica necessario l'intervento senza il consenso e con assoluta riservatezza, informi l'autorità tutoria.
E se un genitore revoca il consenso a metà percorso? Per una scelta di maggiore interesse, la revoca di uno dei due fa venir meno l'accordo: trattala come un disaccordo, sospendi ciò che non è urgente e documenta. Il diario clinico digitale è il posto giusto per annotare con data ciò che è stato detto e deciso.
Urgenza ed emergenza: cosa cambia
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico e i componenti dell'équipe assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente quando le condizioni cliniche e le circostanze permettono di recepirla: lo prevede l'articolo 1, comma 7, della Legge 219/2017. Il codice FNOMCeO aggiunge che, anche di fronte all'opposizione, il medico procede tempestivamente alle cure indispensabili e indifferibili.
Due avvertenze per lo studio privato. La prima: un ritardo nella raccolta delle firme, un'agenda piena o un genitore che arriva tardi non sono un'urgenza. La seconda: nella maggior parte degli studi, una vera emergenza si gestisce con il primo soccorso e il 118, non con una prestazione programmata. L'urgenza giustifica ciò che è indispensabile e indifferibile, non l'intero percorso che segue.
L'opinione del minore: ascolto, età e maturità
Il minore non è un destinatario passivo della decisione dei genitori. La Legge 219/2017 gli riconosce il diritto di ricevere informazioni adatte alle sue capacità e di esprimere la sua volontà, e chiede ai genitori di tenerne conto in relazione all'età e alla maturità. Il codice civile riconosce al figlio che ha compiuto dodici anni, e anche più piccolo se capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art. 315-bis).
Capita di sentir dire che a 14 o 16 anni un ragazzo possa decidere da solo. Non è così: la legge italiana non fissa un'età generale, prima dei 18 anni, dalla quale il minore acconsente da solo alle cure. Ci sono solo eccezioni specifiche, che vediamo nella prossima sezione. La tabella aiuta a non confondere le età.
Consenso alle cure e privacy del minore: due piani diversi
Chi cerca «consenso informato minori» trova spesso, mescolate, due cose diverse. Il consenso alle cure riguarda la prestazione sanitaria e segue le regole viste finora. La privacy riguarda i dati: per quelli necessari alla cura, trattati da un professionista sanitario soggetto al segreto, non serve un consenso privacy, ma resta l'obbligo di fornire l'informativa, come chiarito dal Garante nei chiarimenti del 7 marzo 2019 sui dati sanitari. La soglia dei 14 anni riguarda invece l'iscrizione ad app e servizi online. Ricerche e sperimentazioni cliniche seguono regole proprie, fuori dal perimetro di questa guida.
Come coinvolgere il ragazzo nella pratica
- Spiega anche a lui, con parole adatte, che cosa farai, perché e cosa sentirà. Il codice FNOMCeO lo chiede espressamente per coinvolgerlo nel processo decisionale.
- Parla con lui da solo, quando è appropriato e con un adolescente, per capire che cosa pensa senza la pressione dei genitori.
- Raccogli il suo assenso. Molti professionisti aggiungono al modulo una riga in cui il ragazzo dichiara di aver ricevuto le spiegazioni e di essere d'accordo. Non sostituisce il consenso dei genitori, ma documenta la sua partecipazione.
- Annota dubbi e contrarietà. Se il ragazzo non è d'accordo, scrivilo e riapri il confronto con i genitori. Di fronte a un trattamento necessario a cui il minore informato e consapevole si oppone, il medico ha l'obbligo di segnalazione dell'articolo 37 del codice FNOMCeO.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: la cartella clinica con le note datate e l'esportazione in PDF. È il posto in cui annotare il colloquio con il ragazzo, chi ha firmato e le decisioni prese, con la data. I dati sono di fantasia.
Adolescenti e prestazioni particolari: le eccezioni previste dalla legge
In alcuni ambiti la legge consente all'adolescente di accedere a determinate prestazioni senza passare dai genitori. Sono eccezioni precise, legate a servizi specifici:
- Contraccezione. La somministrazione dei mezzi per la procreazione responsabile, su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori è consentita anche ai minori (art. 2 della Legge 194/1978). Il Garante privacy, in un parere del 17 novembre 2010 reso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha condiviso il diniego dell'accesso chiesto da un genitore alla documentazione sul contraccettivo prescritto dal consultorio alla figlia sedicenne, per garantire alla ragazza una sfera di riservatezza e la sua libertà di autodeterminazione.
- Interruzione volontaria di gravidanza. Per la minore serve l'assenso di chi esercita la responsabilità o la tutela; nei primi novanta giorni, se ci sono seri motivi per non consultarli o se rifiutano o sono in disaccordo, la decisione passa attraverso il consultorio, la struttura o il medico di fiducia e il giudice tutelare (art. 12 della Legge 194/1978).
- Dipendenze. Il minore può chiedere personalmente accertamenti e un programma terapeutico al servizio pubblico per le dipendenze o a una struttura privata autorizzata, con la possibilità di chiedere l'anonimato (art. 120 del DPR 309/1990).
Queste regole valgono nei circuiti che la legge indica. Non creano un'autonomia generale degli adolescenti e non si estendono per analogia allo studio privato che offre altre prestazioni. Se un sedicenne ti chiede un percorso «senza dirlo ai genitori», spiegagli con chiarezza come funziona, proponigli di coinvolgerli insieme e, quando la richiesta rientra in uno di questi ambiti, indirizzalo al servizio previsto. Per lo psicologo vale la strada dell'articolo 31 del codice deontologico, già vista sopra.
Tutore, affidatario e minore emancipato
Tre situazioni meno frequenti, ma che è bene riconoscere quando si presentano alla reception.
Il tutore. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità, si apre la tutela (art. 343 c.c.). Il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta negli atti civili (art. 357 c.c.) e la Legge 219/2017 lo indica tra chi esprime il consenso. Chiedi il decreto di nomina e annota estremi e data in cui l'hai visto.
Il minore in affidamento familiare o in comunità. La Legge 184/1983, articolo 5, prevede che l'affidatario eserciti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale negli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie, tenendo conto delle indicazioni dei genitori non decaduti o del tutore e delle prescrizioni dell'autorità affidante. La stessa regola si applica, in quanto compatibile, ai minori ospiti di una comunità. Per gli atti ordinari l'affidatario è il tuo interlocutore; per le decisioni importanti verifica con i servizi sociali chi esercita la responsabilità.
Il minore emancipato. È un caso raro: il tribunale può ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto sedici anni, e il matrimonio emancipa il minore. La rappresentanza dei genitori dura fino alla maggiore età o all'emancipazione (art. 320 c.c.), mentre la Legge 219/2017 non contiene una regola specifica per l'emancipato. Se ti capita, chiedi un parere legale prima di stabilire chi firma.
Nonni, nuovi partner e accompagnatori: cosa può fare una delega
Nonni, zii, nuovi compagni dei genitori, baby-sitter: sono spesso loro ad accompagnare il bambino in studio. Nessuno di loro ha, per il solo fatto di accompagnarlo, il potere di esprimere il consenso. Fanno eccezione il tutore e l'affidatario nei limiti visti sopra, anche quando sono parenti.
La legge non prevede una delega con cui i genitori trasferiscono ad altri la decisione sanitaria. Una delega scritta è però utile per organizzare il lavoro: autorizza l'accompagnatore a portare il bambino alle sedute di un percorso già deciso dai genitori e a ricevere le comunicazioni organizzative. Un esempio, da adattare:
Io sottoscritto/a [nome e cognome], genitore di [nome e cognome del minore], delego [nome e cognome dell'accompagnatore, documento] ad accompagnare mio/a figlio/a alle sedute del percorso di [prestazione] concordato con [professionista], dal [data] al [data]. La delega non riguarda decisioni su trattamenti diversi da quelli concordati, per i quali verrò contattato/a ai recapiti [telefono, email]. Data e firma, con copia del documento d'identità.
Se durante una seduta emerge una decisione nuova, contatta i genitori. Un consenso raccolto al telefono è difficile da documentare nelle forme previste dall'articolo 1 della Legge 219/2017, cioè per iscritto o con videoregistrazione: per una scelta non urgente, meglio rinviare o far firmare il genitore.
La stessa attenzione vale per chi prenota. Con le prenotazioni online dello studio la richiesta arriva con nome, cognome, telefono ed email di chi la compila, che può essere un genitore o un nonno. Ogni richiesta resta da confermare: quando la approvi, la colleghi alla scheda del bambino e non a quella di chi ha prenotato.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: una richiesta di prenotazione online «Da confermare». Nella sezione «Collega il paziente» scegli la scheda giusta tra le corrispondenze in anagrafica, la cerchi oppure ne crei una nuova; con «Cambia paziente» correggi l'abbinamento prima di confermare. I dati sono di fantasia.
Come documentare tutto: la checklist dello studio
Un buon consenso del minore si costruisce in quattro momenti: alla prenotazione, alla prima visita, durante il percorso e al compimento dei 18 anni.
Alla prenotazione:
- dati del minore e di chi prenota, con il suo ruolo;
- situazione familiare in breve: conviventi, separati, provvedimenti;
- recapiti di entrambi i genitori;
- chi accompagnerà il bambino e con quale delega.
Alla prima visita:
- identifica il minore e gli adulti presenti;
- verifica il titolo di chi decide e, se serve, il passaggio del provvedimento;
- informa genitori e ragazzo e raccogli i consensi necessari, oppure la dichiarazione del genitore che firma da solo;
- annota il parere del minore e le domande emerse.
Durante il percorso:
- riapri il consenso se cambiano proposta, rischi o situazione familiare;
- aggiorna la scheda quando cambia un provvedimento sull'affidamento;
- documenta revoche e disaccordi con data.
Ai 18 anni: per la Legge 219/2017 nessun trattamento può essere iniziato o proseguito senza il consenso della persona interessata. Dal compimento della maggiore età, salvo misure di protezione come l'amministrazione di sostegno, la persona interessata decide da sola: raccogli il suo consenso per proseguire il percorso e chiedile chi deve ricevere comunicazioni e informazioni. Rivedi anche l'intestazione delle fatture: dai 18 anni il paziente ne è il destinatario naturale, come spiega la guida alla fattura intestata al minore o al genitore.
Le righe da aggiungere al consenso di un paziente minorenne
Il modulo di base, con informazioni sulla prestazione, rischi, alternative e scelta, resta lo stesso. Per un minore aggiungi le righe della tabella. L'esempio è compilato con dati di fantasia ed è una traccia organizzativa, non un modulo con valore legale garantito.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: la scheda «Documenti» del paziente, con il consenso «Firmato» e l'informativa ancora «Non firmato». Lo stato ti dice a colpo d'occhio cosa manca prima di iniziare. I dati sono di fantasia.
Gli errori più frequenti con il consenso dei minori
Come Appuntoo ti aiuta a gestire il consenso dei pazienti minorenni
Con bambini e ragazzi il lavoro amministrativo raddoppia: due genitori da informare, documenti con più firme, comunicazioni da indirizzare alla persona giusta, fatture da intestare. Appuntoo è la scelta consigliata per lo studio che segue pazienti minorenni, perché mette queste informazioni nella stessa scheda e ti fa scegliere, appuntamento per appuntamento, chi deve essere avvisato. Il tutto con l'invio al Sistema Tessera Sanitaria gratuito e illimitato in ogni piano, anche nel Free.
Se lavori con l'età evolutiva trovi le pagine dedicate al gestionale per pediatri e al software per logopedisti. Per i percorsi psicologici con bambini e adolescenti c'è Appuntoo per psicologi. Chi segue i più piccoli in ambito odontoiatrico o riabilitativo trova Appuntoo per dentisti e il gestionale per fisioterapisti.
Collega al minore uno o entrambi i genitori
Nella scheda anagrafica del paziente la sezione «Genitori per fatturazione» ti fa collegare al minore uno o più genitori: premi «Aggiungi genitore» e scegli tra «Anagrafica esistente» e «Nuova anagrafica genitore». Se il paziente ha meno di 18 anni e nessun genitore collegato, Appuntoo lo segnala con l'avviso «Paziente minorenne senza genitore per fatturazione». Dalla scheda del genitore risali ai figli con la voce «Associato come genitore di»: utile con i fratelli e con le famiglie che seguono più percorsi.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: la parte bassa del modulo paziente, con la residenza, la sezione «Genitori per fatturazione» e il pulsante «Aggiungi genitore», poi lavoro e note. I dati sono di fantasia.
Una precisazione importante: il collegamento identifica i genitori per fatture e comunicazioni, ma non registra chi esercita la responsabilità genitoriale o il tipo di affido. Quella verifica resta tua: annotala nelle note o nella cartella e conserva l'eventuale estratto del provvedimento tra gli allegati, con la visibilità che preferisci.
Prepara un modello di consenso pensato per i minori
Nella sezione «Documenti da firmare» scrivi il modello una volta, partendo da un testo vuoto o da un modello della community da personalizzare. L'editor ha grassetto, elenchi, allineamento, le «☐ Caselle» per le scelte da spuntare e i segnaposto per i dati del paziente, dello studio e del professionista: i dati del minore si compilano da soli. I segnaposto non includono i dati dei genitori e in fondo a ogni pagina il PDF riporta la data e un'unica riga «Firma». Per questo, nel modello per i minori, scrivi nel testo le righe per il primo e il secondo genitore, la situazione familiare con le caselle e lo spazio per l'assenso del ragazzo, come nella tabella vista sopra.
Dalla scheda del paziente generi poi insieme tutti i documenti che servono, per esempio consenso e informativa privacy, e ciascuno nasce «Non firmato». Le funzioni per certificati e consensi mostrano il flusso completo; il dettaglio dei pulsanti è nella guida ai documenti del paziente.
Registra la firma solo quando è completa
La firma resta autografa e su carta: stampi il documento, lo fai firmare, conservi l'originale e confermi in Appuntoo con «Ho acquisito la firma». Lo stato passa da «Non firmato» a «Firmato». Lo stato è uno solo per documento: con un minore, confermalo quando hai raccolto tutte le firme necessarie, e annota in cartella chi ha firmato e quando. Se lo hai segnato per errore, «Rimuovi firma» lo riporta a «Non firmato», sempre con una conferma esplicita.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: la finestra «Firma autografa». Il software registra l'avvenuta raccolta della firma; stampa, firma e conservazione dell'originale restano al professionista.
Appuntoo non integra la firma elettronica avanzata: è una scelta precisa, per evitare un costo di circa un euro a documento e una procedura più macchinosa per i genitori. Se valuti un servizio esterno, differenze e costi sono nella guida al consenso informato con firma elettronica.
Scegli chi riceve conferme e promemoria
Quando fissi un appuntamento in agenda, per un paziente con genitori collegati scegli separatamente i destinatari della conferma e quelli del promemoria: il paziente, uno dei genitori o entrambi. Se il minore non ha un recapito, Appuntoo propone il primo genitore che ce l'ha. È la funzione che serve con i genitori separati: decidi tu, caso per caso, chi deve essere avvisato.

Schermata dimostrativa di Appuntoo: la parte «Promemoria» delle notifiche di un nuovo appuntamento. La paziente minorenne non ha recapiti e non è selezionabile, il promemoria va al genitore collegato; lo stesso blocco c'è per la conferma. Il riepilogo indica quanti messaggi partiranno e quanti crediti WhatsApp consumano. I dati sono di fantasia.
Le conferme e i promemoria via email sono gratuiti e illimitati in tutti i piani, anche nel Free. I promemoria WhatsApp sono inclusi nei piani a pagamento e consumano un messaggio per ogni destinatario. I destinatari restano salvati sugli appuntamenti già fissati: quando il paziente compie 18 anni, rivedili, perché Appuntoo non li cambia da solo.
Fatture, prenotazioni e team
- Fatture al genitore. Con la spunta «Intesta ad un genitore» la fatturazione per professionisti sanitari intesta il documento al genitore collegato e riporta il nome del minore; regole e detrazione sono nella guida alla fattura sanitaria del minore.
- Prenotazioni. Le richieste online arrivano da confermare e le colleghi alla scheda del bambino, come visto sopra.
- Team. L'account Segreteria, disponibile in tutti i piani, prepara documenti e appuntamenti e vede i dati clinici solo se il titolare lo consente. Nel piano Studio la gestione dei collaboratori aggiunge fino a 30 account professionali con ruoli e permessi.
Quanto costa
Un dettaglio che conta per chi lavora con i bambini: ogni genitore creato come nuova anagrafica diventa un paziente dell'archivio e, nel piano Free, occupa uno dei 30 posti. Se segui molte famiglie, il piano Professionista toglie il limite. Tutti i dettagli sono nella pagina piani e prezzi di Appuntoo; i piani a pagamento hanno 14 giorni di prova senza carta di credito e nessun vincolo.
Dove Appuntoo si ferma
Per chiarezza, ciò che resta a te:
- Verificare chi decide. Appuntoo non ha un campo per il tipo di affido e non valuta i provvedimenti: registri la tua verifica nelle note e negli allegati.
- Le righe dei genitori nel modello. Vanno scritte nel testo del documento, perché i segnaposto riguardano il paziente, lo studio e il professionista.
- Il compimento dei 18 anni. Nessun cambio automatico di destinatari o intestatari: lo gestisci tu, con il nuovo consenso.
Genitori collegati, consensi con lo stato della firma, conferme alla persona giusta: tutto nella scheda del paziente Prova Appuntoo gratis per 14 giorni → Nessuna carta di credito · Attivazione in 2 minuti
Domande Frequenti
Per il consenso informato di un minore servono le firme di entrambi i genitori?
Per le decisioni di maggiore interesse sulla salute sì, di regola: la responsabilità genitoriale spetta a entrambi e si esercita di comune accordo, anche dopo la separazione (artt. 316, 317 e 337-ter c.c.). Per gli atti ordinari, come visite e controlli, nella prassi basta il genitore presente. Un solo genitore decide anche quando l'altro è impedito, quando un provvedimento gli attribuisce l'esercizio esclusivo o in urgenza.
Con genitori separati e affido condiviso può firmare uno solo?
Per gli atti ordinari sì, e il giudice può anche stabilire che per le questioni ordinarie ciascun genitore decida da solo. Per le scelte di maggiore interesse sulla salute servono entrambi: se non sono d'accordo, la decisione è rimessa al giudice (art. 337-ter c.c.). Il genitore con cui il figlio vive prevalentemente non ha, per questo, poteri esclusivi.
Con l'affido esclusivo firma solo il genitore affidatario?
Per la gestione ordinaria sì. Per le decisioni di maggiore interesse no, salvo che il provvedimento disponga diversamente: l'articolo 337-quater del codice civile le attribuisce a entrambi i genitori, e il non affidatario può ricorrere al giudice. Solo se il provvedimento assegna all'affidatario anche queste scelte basta la sua firma: per saperlo devi leggere il passaggio che lo prevede.
Cosa deve fare il professionista se i genitori non sono d'accordo?
Non iniziare la prestazione di maggiore interesse, salvo urgenza, e documentare informazioni date e posizioni espresse. Ciascun genitore può rivolgersi al giudice, che ascolta anche il figlio dai dodici anni, o più piccolo se capace di discernimento. Se entrambi rifiutano una cura che il medico ritiene appropriata e necessaria, decide il giudice tutelare (art. 3, comma 5, L. 219/2017). Per lo psicologo valgono anche le indicazioni della guida al consenso dello psicologo.
Un minore di 16 anni può firmare da solo il consenso informato?
In generale no: la legge italiana non prevede un'età, prima dei 18 anni, dalla quale il minore acconsente da solo alle cure. La sua volontà va considerata sempre di più con l'età e la maturità, ma il consenso resta di chi esercita la responsabilità genitoriale. Fanno eccezione ambiti previsti da leggi speciali, come contraccezione nei consultori, interruzione di gravidanza e servizi per le dipendenze.
I nonni possono firmare il consenso per il nipote?
Non in quanto nonni. Possono farlo se sono tutori nominati dal giudice; se il nipote è stato loro affidato con un affidamento familiare, hanno i poteri per gli ordinari rapporti con i servizi sanitari. Una delega scritta dei genitori può autorizzarli ad accompagnare il bambino alle sedute di un percorso già deciso, ma le decisioni nuove o importanti restano ai genitori.
Cosa cambia quando il paziente compie 18 anni?
Il consenso passa al paziente: per la Legge 219/2017 nessun trattamento può essere iniziato o proseguito senza il consenso della persona interessata. Raccogli il suo consenso per proseguire, chiedigli chi deve ricevere informazioni e comunicazioni e rivedi l'intestazione delle fatture. In Appuntoo aggiorna i destinatari degli appuntamenti già fissati.
Appuntoo gestisce il consenso dei genitori per i pazienti minorenni?
Sì, sul piano organizzativo. Colleghi al minore uno o entrambi i genitori, prepari un modello di consenso con le righe per entrambe le firme, generi i documenti dalla scheda e registri lo stato Firmato o Non firmato dopo aver raccolto le firme su carta. Scegli chi riceve conferme e promemoria e intesti le fatture al genitore. La verifica di chi esercita la responsabilità resta del professionista; come collegare i genitori è spiegato nella guida all'anagrafica dei pazienti.
Conclusione
Con un paziente minorenne, prima di chiederti che cosa far firmare, chiediti chi deve firmare. Di regola sono entrambi i genitori, anche se separati, per ogni scelta importante; un solo genitore basta per gli atti ordinari, quando l'altro è impedito, quando lo stabilisce il giudice e nelle urgenze. In mezzo c'è il ragazzo, che ha diritto a capire e a dire la sua. E quando i genitori non sono d'accordo, la tua parte è informare, documentare e fermarti, non decidere al posto del giudice.
Il resto è organizzazione: genitori collegati alla scheda, un modello di consenso pensato per i minori, lo stato delle firme sempre visibile e le comunicazioni indirizzate alla persona giusta. È il lavoro che Appuntoo rende ripetibile, seduta dopo seduta.
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Fonti ufficiali consultate l'8 ottobre 2026
- Gazzetta Ufficiale: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, articolo 1 e articolo 3.
- Normattiva, codice civile: art. 84, art. 155, art. 315-bis, art. 316, art. 317, art. 320, art. 330, art. 333, art. 337-bis, art. 337-ter, art. 337-quater, art. 343, art. 357, art. 390, art. 394.
- Normattiva, leggi speciali: Legge 184/1983, art. 5; Legge 194/1978, art. 2 e art. 12; DPR 309/1990, art. 120; D.Lgs. 196/2003, art. 2-quinquies.
- Codici deontologici: Codice di deontologia medica FNOMCeO (artt. 33, 35, 36, 37); Codice deontologico degli psicologi, CNOP (art. 31).
- Garante per la protezione dei dati personali: parere del 17 novembre 2010; chiarimenti del 7 marzo 2019 sul trattamento dei dati in ambito sanitario; testo del Regolamento europeo.
