Lo studio medico è il luogo in cui un professionista esercita personalmente la propria attività, da solo o associato con colleghi, e di regola non ha bisogno di un'autorizzazione sanitaria. L'ambulatorio è invece una struttura sanitaria con un'organizzazione autonoma rispetto ai professionisti che ci lavorano: serve un'autorizzazione all'esercizio e, secondo le leggi regionali, un direttore o responsabile sanitario. Il poliambulatorio è un ambulatorio che riunisce più branche specialistiche nello stesso presidio. La differenza non dipende dall'insegna né dal numero di stanze, ma dalle prestazioni che eroghi e da come è organizzato il lavoro.
Sembra una distinzione da manuale, ma ha conseguenze molto concrete. Lo scopre il medico che ospita due colleghi nel suo studio e riceve un'ispezione dell'ASL, il fisioterapista che apre una società con un socio e si sente chiedere un direttore sanitario, il gruppo di specialisti che chiama «centro medico» il proprio polistudio e si trova a dover dimostrare di non essere un poliambulatorio. In tutti questi casi la domanda è la stessa: che cosa siamo, per la legge?
Questa guida mette a confronto le forme in cui si esercita l'attività sanitaria privata: studio individuale, studio associato, polistudio, società tra professionisti, ambulatorio e poliambulatorio. Per ognuna vedrai che titolo serve per lavorare, chi risponde, chi fattura e cosa cambia quando cresci. Se ti serve il dettaglio su autorizzazione, accreditamento e requisiti del solo poliambulatorio, trovi tutto nella guida su cos'è un poliambulatorio; se gestisci già un centro con più professionisti, la pagina del gestionale per poliambulatori mostra come si organizzano sedi, stanze e collaboratori.
Le fonti normative citate sono state consultate il 23 ottobre 2026. Le regole di dettaglio sono regionali e cambiano spesso: prima di decidere verifica sempre con la Regione, l'ASL o ATS e il SUAP del tuo Comune. E se intanto vuoi mettere in ordine agenda, pazienti e fatture qualunque sia la tua forma, prova Appuntoo gratis per 14 giorni →, senza carta di credito.
Le 7 differenze in una tabella
Prima di entrare nel dettaglio, ecco il confronto sintetico. Le colonne riportano la regola generale nazionale; le eccezioni regionali sono nelle sezioni successive.
La tabella aiuta a orientarsi, ma il punto decisivo è uno solo, e conviene capirlo bene prima di tutto il resto.
Il criterio che decide: prestazioni e organizzazione, non l'insegna
La regola nazionale è nell'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992. Il comma 1 sottopone ad autorizzazione, tra le altre, le «strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale», comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio. Il comma 2 aggiunge che l'autorizzazione serve anche agli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie, ma solo se attrezzati per erogare chirurgia ambulatoriale oppure procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
Da qui discendono due criteri che tutte le Regioni usano, con parole diverse.
- Il tipo di prestazione. Visite, colloqui e procedure poco invasive restano nel perimetro dello studio. Chirurgia ambulatoriale, procedure rischiose, diagnostica con refertazione per terzi portano verso l'autorizzazione.
- Il tipo di organizzazione. Nello studio prevale il lavoro personale del professionista; nell'ambulatorio prevale l'organizzazione: una struttura con orari di apertura, personale, accettazione e gestione amministrativa che esiste indipendentemente da chi ci lavora.
Un caso giudiziario mostra bene come si applicano. Nel 2011 il TAR Lazio (sentenza n. 4282/2011) ha annullato la diffida con cui un'ASL romana aveva bloccato lo studio di un medico di medicina generale, condiviso con altri medici convenzionati e frequentato saltuariamente, su prenotazione, da specialisti dell'area medica non chirurgica. L'ASL lo considerava un ambulatorio polispecialistico non autorizzato. Il TAR ha osservato che le linee guida della Regione Lazio escludono dall'autorizzazione lo studio in cui uno o più medici associati esercitano ciascuno in autonomia, senza procedure invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico; ha aggiunto che nessuna norma vieta al titolare di ospitare occasionalmente colleghi di altre specialità. Gli strumenti trovati nello studio, quelli di un oculista e privi di pericolosità, non bastavano a trasformarlo in un poliambulatorio.
La lezione è doppia. Da un lato non basta la presenza di più medici per fare un poliambulatorio. Dall'altro sono proprio prestazioni, attrezzature e organizzazione quelle che un ispettore guarda, e non il nome sulla targa.
Studio medico: cos'è e quando basta
Lo studio è il luogo in cui il professionista esercita la propria professione intellettuale. Diverse leggi regionali lo definiscono in modo simile. La legge regionale della Calabria n. 24 del 2008, all'articolo 2, parla del luogo in cui un professionista abilitato e iscritto all'albo «esercita la propria attività professionale in forma singola od associata», con prestazioni che si caratterizzano come «semplici visite», senza apparecchi diagnostici complessi e senza azioni invasive rischiose.
Le caratteristiche tipiche dello studio sono queste:
- il titolare è il professionista, che risponde personalmente del proprio lavoro;
- lo studio non ha un'esistenza autonoma: quando il professionista cessa l'attività, lo studio cessa con lui;
- il paziente si rivolge a quel professionista, non a una struttura;
- le attrezzature servono all'attività del professionista, non a erogare prestazioni diagnostiche per altri.
Quando lo studio ha bisogno di un'autorizzazione
Il caso tipico è quello del comma 2 dell'articolo 8-ter: chirurgia ambulatoriale, procedure complesse o rischiose. Le Regioni hanno tradotto questa regola in elenchi e criteri. La Regione Abruzzo, nel documento di indirizzo approvato con la DGR 344/2024, considera a minore invasività le procedure che soddisfano insieme cinque criteri: nessuna apertura chirurgica delle sierose, rischio di complicazioni infettive e di complicanze immediate statisticamente trascurabile, nessuna sedazione farmacologica profonda, dolore post procedura non significativo. Lo stesso documento chiede di verificare che lo studio non eroghi diagnostica per immagini, analisi cliniche, chirurgia ambulatoriale o riabilitazione con refertazione a terzi, e che eventuali apparecchiature siano usate solo a complemento dell'attività specialistica.
Chi supera queste soglie non diventa automaticamente un ambulatorio, ma diventa uno studio soggetto ad autorizzazione: resta riferito al professionista, ma deve rispettare requisiti strutturali e organizzativi più stringenti e ottenere un titolo dal Comune o dalla Regione. Le procedure di un dentista che fa implantologia, di un dermatologo che esegue piccoli interventi o di un ginecologo con procedure invasive vanno quindi verificate una per una con la Regione.
Quando lo studio deve comunque comunicare l'avvio
Anche lo studio che non ha bisogno di autorizzazione può avere un adempimento iniziale. In Abruzzo gli studi a minore invasività, anche associati o costituiti in STP, presentano una SCIA al SUAP del Comune, che la gira al Dipartimento di prevenzione della ASL. In Emilia-Romagna la legge regionale 22/2019 (articoli 10 e 11) ha introdotto la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria: dal 1° gennaio 2025 i nuovi studi possono lavorare solo dalla data della Comunicazione e devono possedere da subito i requisiti della DGR 1919/2023, come spiega la pagina della Regione sull'autorizzazione sanitaria. Altre regioni non chiedono nulla agli studi semplici. Prima di firmare il contratto d'affitto, quindi, informati sul regime della tua Regione. Gli altri passaggi dell'avvio, da partita IVA e ENPAM all'assicurazione, sono messi in fila nella guida su come si apre uno studio medico privato.
Lo studio del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta convenzionato è un caso a parte: i suoi requisiti derivano anche dagli Accordi collettivi nazionali, e la Regione Emilia-Romagna, per esempio, lo esclude dalla Comunicazione. Per l'attività privata accanto alla convenzione, la guida ai software per medici di base spiega come tenere separati i due flussi.

Studio associato, polistudio e STP: le forme di mezzo
Tra lo studio del singolo e il poliambulatorio esistono tre forme intermedie, che sono anche quelle che generano più equivoci. Si somigliano, ma hanno conseguenze diverse.
Lo studio associato
Lo studio associato è un accordo tra professionisti per dividere spese e organizzazione: affitto, personale di segreteria, attrezzature, utenze. L'articolo 10 della Legge 183/2011, che ha abrogato la vecchia legge del 1939 sulle associazioni professionali, al comma 9 fa espressamente salve le associazioni professionali.
Dal punto di vista sanitario lo studio associato resta uno studio. La Regione Emilia-Romagna lo dice chiaramente: è «del tutto assimilabile allo studio personale», perché la responsabilità professionale resta in capo al singolo associato e l'associazione serve a condividere gli oneri di gestione. Nella stessa regione la Comunicazione dello studio associato è unica, ma riporta i dati di ciascun associato ed è firmata da tutti.
Sul piano fiscale, invece, lo studio associato è un soggetto con una propria partita IVA, che fattura ai pazienti e attribuisce il reddito agli associati in proporzione alle quote (trasparenza, articolo 5 del TUIR). Una conseguenza spesso trascurata: partecipare a un'associazione professionale è una causa di esclusione dal regime forfettario, come ricordano le istruzioni del modello Redditi PF 2026. Ne parliamo anche nella guida alla partita IVA del fisioterapista: prima di associarti, fai i conti con il commercialista.
Il polistudio
Il polistudio è la soluzione di chi vuole condividere i locali senza associarsi. La Regione Emilia-Romagna, che lo disciplina dal 2008 (DGR 1156/2008), lo descrive come più professionisti, anche di discipline diverse, che lavorano nella stessa unità immobiliare «in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri». Possono condividere sala d'attesa, servizi igienici per gli utenti e accettazione. Non possono invece avere:
- un coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
- una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
- un unico apparato amministrativo e gestionale comune.
Se queste condizioni ci sono, dice la Regione, si è in presenza di un poliambulatorio, con i relativi requisiti, direttore sanitario compreso. Una nota regionale del 30 settembre 2024 aggiunge che il polistudio non deve presentarsi con riferimenti a società o con denominazioni di fantasia: è una condizione che lo trasforma in ambulatorio o poliambulatorio. Nel polistudio ciascun professionista presenta la propria Comunicazione.
La società tra professionisti (STP)
La STP è una vera società, costituita secondo i modelli del Codice civile, per esercitare una professione regolamentata. L'articolo 10 della Legge 183/2011 fissa alcune regole che valgono anche in sanità: i soci professionisti devono avere almeno due terzi dei voti nelle decisioni, la prestazione è eseguita solo dai soci in possesso dei titoli richiesti, i soci professionisti restano tenuti al proprio codice deontologico e la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine. Sono ammessi soci non professionisti per prestazioni tecniche o per investimento.
Qui le Regioni divergono davvero. In Abruzzo lo studio in forma di STP che esegue prestazioni a minore invasività resta nel regime degli studi, con la SCIA. In Emilia-Romagna, invece, un polistudio costituito come STP è escluso dalla Comunicazione degli studi, perché la forma societaria è incompatibile con l'autonomia che definisce il polistudio. In diverse Regioni le STP multidisciplinari o con soci di capitale sono trattate come ambulatori. Prima di costituire una società, quindi, chiedi alla tua Regione quale regime si applica.
Ambulatorio: quando la struttura conta più del professionista
L'ambulatorio è una struttura sanitaria in senso proprio. La legge calabrese già citata lo definisce come la struttura aperta al pubblico, con giorni e orari di apertura, «avente individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte» e con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa. Può essere gestito da una persona, da un'associazione o da una società, ma si avvale solo di professionisti abilitati. La Regione Abruzzo aggiunge che è di solito gestito in una delle forme societarie del Codice civile, anche come STP.
Cosa comporta essere un ambulatorio:
- autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, secondo la procedura regionale, con la verifica di compatibilità con il fabbisogno dove prevista;
- requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi del DPR 14 gennaio 1997 e delle norme regionali: sala visita con area per spogliarsi, spazi di attesa e accettazione, servizi igienici distinti per utenti e personale, depositi, carrello per l'emergenza, registrazione delle prestazioni;
- un direttore o responsabile sanitario: per le strutture sanitarie private di cura lo prevede anche una norma nazionale, il comma 536 dell'articolo 1 della Legge 145/2018. Dopo la modifica della Legge 238/2021 (articolo 30), il direttore può essere iscritto anche all'albo di un altro Ordine, ma deve comunicare l'incarico all'Ordine competente per la sede, che ne risponde sul piano disciplinare per quelle funzioni.
L'ambulatorio monospecialistico eroga una sola disciplina: un centro di sola cardiologia, di sola fisioterapia o di sola dermatologia. Anche se ci lavorano dieci professionisti, se la branca è una resta un ambulatorio. Per un centro di riabilitazione, il confronto tra i software per centri di fisioterapia mostra cosa serve per organizzare palestra, box e terapisti.
L'odontoiatria ha spesso regole proprie. In Lombardia, per esempio, l'ATS Brianza ricorda che l'odontostomatologia monospecialistica non è configurabile come struttura ambulatoriale e segue requisiti specifici (DGR 5724/2001), con una SCIA dedicata. La pagina del gestionale per dentisti spiega come organizzare poltrone, igienisti e richiami.

Poliambulatorio: l'ambulatorio con più branche
Il poliambulatorio è un ambulatorio polispecialistico: nello stesso presidio convivono cardiologia, ginecologia, fisioterapia, psicologia o altre branche, con locali, accettazione e direzione comuni. Tutto quello che vale per l'ambulatorio vale anche qui, con tre aggiunte pratiche:
- Ogni branca va autorizzata. Il DPR 14/1/1997 considera «ampliamento» anche l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive. Aggiungere la dermatologia a un poliambulatorio che fa cardiologia e ortopedia richiede quindi di aggiornare l'autorizzazione.
- I requisiti si sommano. A quelli generali si aggiungono i requisiti specifici delle singole branche, soprattutto per diagnostica, laboratorio e riabilitazione.
- La direzione sanitaria è più articolata. Se c'è un ambulatorio odontoiatrico e il direttore sanitario non è odontoiatra, la Legge 124/2017 impone un direttore responsabile dei servizi odontoiatrici iscritto all'albo degli odontoiatri.
Definizione, requisiti dei locali, accreditamento con il SSN e regole sul direttore sanitario sono trattati per esteso nella guida su cos'è un poliambulatorio e come si organizza. Qui ci interessa la differenza pratica: il poliambulatorio si riconosce dal fatto che il paziente si rivolge al centro, non al singolo specialista. Prenota tramite un'unica accettazione, paga alla cassa del centro, riceve la fattura dal centro, e il centro decide quale professionista lo visiterà.
«Centro medico», «studio polispecialistico» e altri nomi
Molte insegne non corrispondono a nessuna categoria giuridica. Vediamo le più comuni.
- Centro medico. Non esiste come tipologia nazionale: è un nome commerciale che può indicare un ambulatorio, un poliambulatorio o una struttura più complessa. Se però usi «centro» per uno studio, crei un'aspettativa nel paziente e attiri l'attenzione di chi controlla. Le regole sulla comunicazione al pubblico sono nella guida sulla pubblicità sanitaria.
- Studio polispecialistico o polimedico. In alcune Regioni è sinonimo di polistudio: professionisti autonomi che condividono i locali. Funziona finché non nasce una gestione unitaria.
- Ambulatorio del medico di famiglia. Nel linguaggio comune si chiama ambulatorio, ma è lo studio del medico convenzionato, con requisiti stabiliti anche dagli Accordi collettivi.
- Studio dentistico. Può essere uno studio, uno studio soggetto ad autorizzazione o un ambulatorio odontoiatrico, a seconda di prestazioni, organizzazione e Regione.
Il caso del polistudio emiliano-romagnolo è istruttivo: la Regione considera una denominazione di fantasia un indizio di organizzazione societaria. Il nome che scegli per il sito, la targa e il profilo Google non è neutro: deve corrispondere alla forma in cui lavori davvero. Quando scrivi le pagine del sito, la guida sul sito web del medico elenca anche le informazioni obbligatorie da pubblicare.
Come cambia da Regione a Regione: cinque esempi
La normativa nazionale lascia alle Regioni la disciplina di dettaglio. Il risultato è un quadro molto vario, come mostra questo confronto tra cinque Regioni, costruito sulle fonti ufficiali citate.
In Toscana, infine, le regole sul direttore sanitario cambiano tra strutture monospecialistiche e polispecialistiche, come riassume l'Ordine dei Medici di Firenze. La tabella è un punto di partenza, non un parere: leggi e delibere regionali vengono aggiornate spesso, e la classificazione del tuo caso spetta all'ufficio competente.
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Fatture, IVA, Sistema TS e privacy: cosa cambia per ciascuna forma
La forma in cui lavori decide anche chi emette i documenti fiscali, chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria e chi è titolare del trattamento dei dati dei pazienti.
Chi fattura al paziente
- Studio individuale: fattura il professionista, con la propria partita IVA.
- Studio associato: fattura lo studio associato, con la propria denominazione e partita IVA.
- Polistudio: ognuno fattura per sé; la condivisione dei locali non cambia il rapporto con il paziente.
- STP, ambulatorio e poliambulatorio: di norma fattura la struttura, e i professionisti fatturano il proprio compenso alla struttura. Se però il rapporto è diretto tra paziente e professionista nei locali della struttura, secondo la risoluzione n. 87/E del 2010 la fattura al paziente la emette il professionista, anche quando incassa la struttura.
IVA: conta la prestazione, non la forma
L'esenzione IVA delle prestazioni sanitarie dipende dalla natura della prestazione e dalla qualifica di chi la esegue, non dalla forma giuridica di chi fattura: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 128/E del 2011. I servizi che la struttura rende al professionista (segreteria, stanze, attrezzature) seguono invece, di norma, il regime ordinario, come indica la risposta n. 452 del 2022. Tutti i casi sono nella guida sull'IVA delle prestazioni sanitarie.
Un dettaglio pratico: il divieto di fattura elettronica via SdI riguarda le fatture i cui dati vanno al Sistema TS, cioè quelle ai pazienti. La fattura che il professionista emette alla struttura o a un'altra società segue le regole ordinarie della fatturazione elettronica tra operatori: chiedi al commercialista come gestirla.
Sistema Tessera Sanitaria
Secondo il portale del Sistema Tessera Sanitaria, devono trasmettere le spese sanitarie i medici e gli odontoiatri, le professioni sanitarie indicate dalla normativa, le strutture accreditate e, dal 1° gennaio 2016, anche le strutture autorizzate non accreditate. Nei fatti l'invio spetta a chi emette il documento di spesa al paziente. Un ambulatorio o un poliambulatorio gestito da una società accede al Sistema TS come struttura, con il codice assegnato e le credenziali del titolare o del legale rappresentante: la guida alle credenziali del Sistema TS spiega come si richiedono, mentre quella sull'obbligo di invio alla Tessera Sanitaria riepiloga chi deve trasmettere.

Privacy: chi è il titolare
Il titolare del trattamento è il soggetto che decide come trattare i dati dei pazienti: il professionista nello studio individuale, lo studio associato o la società negli altri casi. Nel polistudio, dove ognuno lavora per sé, ogni professionista resta titolare dei dati dei propri pazienti, e la condivisione dell'accettazione va regolata con attenzione. Chi tiene il registro dei trattamenti e quando si parla di contitolarità è spiegato nella guida al registro dei trattamenti con esempio compilato.
Quale forma fa per te: sei situazioni tipiche
Non esiste una forma migliore in assoluto. Esiste quella coerente con il modo in cui vuoi lavorare. Ecco sei situazioni frequenti e la forma che di solito ci corrisponde, da verificare sempre con Regione e commercialista.
- Lavori da solo, con visite e procedure poco invasive. Ti basta lo studio professionale, con l'eventuale comunicazione o SCIA prevista dalla tua Regione. Per gli strumenti, la guida ai software per studi medici piccoli confronta le soluzioni per chi lavora da solo o in due.
- Due o tre colleghi della stessa disciplina vogliono dividere affitto e segretaria. Lo studio associato è la forma più semplice, ma valuta prima l'effetto sul regime fiscale di ciascuno.
- Professionisti di discipline diverse nello stesso immobile, ognuno con i propri pazienti. Il polistudio, o la semplice condivisione dei locali, funziona finché ognuno resta autonomo: niente gestione unitaria delle prestazioni, niente amministrazione comune, nessun nome di fantasia.
- Vuoi un'accettazione unica, prenotazioni a nome del centro e professionisti che ruotano. Stai descrivendo un poliambulatorio: serve l'autorizzazione e un direttore sanitario, oltre a una segreteria organizzata per processi.
- Fai chirurgia ambulatoriale o procedure invasive. Anche da solo ti serve un'autorizzazione, come studio attrezzato o come ambulatorio, a seconda dell'organizzazione e della Regione.
- Vuoi lavorare anche per il Servizio sanitario nazionale. Oltre all'autorizzazione servono accreditamento e accordi contrattuali: è un percorso da struttura, non da studio.
Otto segnali che il tuo studio sta diventando un ambulatorio
Molte strutture non nascono poliambulatori: ci diventano per gradi, senza accorgersene. Se nel tuo studio riconosci più di uno di questi segnali, è il momento di chiedere un parere alla Regione o all'ASL.
- La segreteria gestisce prenotazioni e incassi per tutti i professionisti come un'unica cassa.
- Il paziente prenota «il centro», e la segreteria decide da quale professionista mandarlo.
- Un unico soggetto fattura le prestazioni eseguite da altri e paga loro un compenso.
- I professionisti ruotano su stanze e orari stabiliti da qualcuno che non esegue le prestazioni.
- Le apparecchiature producono referti per pazienti di altri, non solo per l'attività del titolare.
- Il nome sulla targa o sul sito è di fantasia o richiama un centro, una clinica, un istituto.
- Ci sono soci di capitale o una società commerciale che gestisce i locali e organizza il lavoro.
- Si aggiungono discipline in base alle richieste dei pazienti più che alle competenze dei titolari.
Nessuno di questi elementi, da solo, decide la qualificazione. Insieme, però, descrivono un'organizzazione che prevale sul lavoro personale: esattamente ciò che distingue un ambulatorio da uno studio. Meglio regolarizzare prima di un'ispezione che dopo.
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Domande frequenti
Che differenza c'è tra studio medico e ambulatorio?
Lo studio è il luogo in cui il professionista esercita personalmente la propria attività, da solo o associato, e di regola non richiede autorizzazione sanitaria. L'ambulatorio è una struttura con un'organizzazione autonoma rispetto ai professionisti, aperta al pubblico con orari propri: richiede l'autorizzazione all'esercizio e un direttore o responsabile sanitario.
Che differenza c'è tra ambulatorio e poliambulatorio?
L'ambulatorio monospecialistico eroga una sola disciplina, il poliambulatorio ne riunisce più di una nello stesso presidio. Entrambi sono strutture autorizzate, ma il poliambulatorio deve aggiornare l'autorizzazione per ogni nuova branca e rispettare i requisiti specifici di ciascuna.
In uno studio medico possono lavorare più medici?
Sì. Più professionisti possono esercitare insieme come studio associato o condividere i locali come polistudio, restando ciascuno responsabile della propria attività. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 4282/2011, ha escluso che ospitare occasionalmente specialisti di altre discipline trasformi uno studio in un poliambulatorio. Diventa un poliambulatorio quando nasce una gestione unitaria delle prestazioni, con coordinamento e amministrazione comuni.
Lo studio associato ha bisogno dell'autorizzazione sanitaria?
Di regola no: dal punto di vista sanitario resta uno studio, con le stesse regole dello studio individuale. Serve l'autorizzazione se esegue chirurgia ambulatoriale o procedure complesse e rischiose, come prevede l'articolo 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992. Alcune Regioni chiedono comunque una comunicazione o una SCIA all'avvio.
Uno studio medico deve avere il direttore sanitario?
No. Nello studio risponde ciascun professionista per la propria attività. Il direttore o responsabile sanitario è richiesto alle strutture: ambulatori, poliambulatori e, in molte Regioni, società che gestiscono strutture sanitarie. Per le strutture sanitarie private di cura lo prevede anche il comma 536 della Legge 145/2018.
Un centro medico è un poliambulatorio?
Non necessariamente. «Centro medico» è un nome commerciale, non una categoria giuridica: può corrispondere a un ambulatorio, a un poliambulatorio o a una struttura più complessa. Conta la tipologia per cui la struttura è autorizzata. Usare il nome «centro» per uno studio non autorizzato può creare problemi in caso di controllo.
Una società tra professionisti è uno studio o un ambulatorio?
Dipende dalla Regione. In Abruzzo lo studio in forma di STP con prestazioni a minore invasività resta nel regime degli studi; in Emilia-Romagna un polistudio costituito come STP non rientra nella Comunicazione degli studi. Le STP multidisciplinari o con soci di capitale sono spesso trattate come ambulatori. Verifica sempre con l'ufficio regionale prima di costituire la società.
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Conclusione: scegli la forma prima che la scelga l'organizzazione
Studio, studio associato, polistudio, STP, ambulatorio e poliambulatorio non sono etichette intercambiabili. La differenza la fanno tre domande: chi esegue le prestazioni e ne risponde, quali prestazioni esegui, chi organizza il lavoro. Se la risposta è «io, visite poco invasive, io», sei in uno studio; se è «la struttura», sei in un ambulatorio, con autorizzazione e direttore sanitario. In mezzo ci sono le forme associate, che funzionano bene finché restano coerenti con la loro natura.
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